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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25569/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcune educatrici di asili nido comunali avevano agito contro Roma Capitale chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai rispettivi contratti a tempo determinato, la conversione dei rapporti a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da precarizzazione. In primo grado il Tribunale di Roma aveva ritenuto illegittimi i termini per difetto di causale idonea, ma aveva negato la conversione e riconosciuto un risarcimento parametrato a 12 mensilità ex art. 32 L. 183/2010; per tre lavoratrici già stabilizzate aveva dichiarato cessata la materia del contendere. In appello Roma Capitale aveva contestato l'illegittimità dei termini e il risarcimento, mentre le lavoratrici avevano chiesto un ristoro maggiore e, per le tre stabilizzate, avevano censurato la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte d'appello aveva redatto un dispositivo non del tutto lineare, con riferimento anche alle spese e all'appello incidentale. In cassazione le lavoratrici avevano denunciato, con il primo motivo, nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione; con il secondo motivo avevano dedotto vizio di motivazione, prospettando l'interesse a impugnare per evitare il giudicato sul capo concernente l'assenza di causale. Roma Capitale, con ricorso incidentale, aveva sostenuto da un lato l'erroneità della decisione per mancata applicazione della disciplina speciale scolastica, dall'altro l'assenza di diritto al danno per le lavoratrici già stabilizzate. La Corte di cassazione ha interpretato in modo integrato dispositivo e motivazione, ritenendo non sussistente alcuna divergenza insanabile; ha poi ritenuto infondato il ricorso incidentale perché la disciplina speciale delle supplenze scolastiche si applica alle scuole statali e non agli asili nido comunali. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati, con compensazione delle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello: ha ritenuto che il dispositivo, letto con la motivazione, fosse interpretabile in modo coerente nel senso di confermare il risarcimento già riconosciuto in primo grado per alcune lavoratrici, rigettare le domande di chi non superava il limite dei 36 mesi o era già stabilizzata, e confermare il diniego di conversione a tempo indeterminato. Ha inoltre qualificato come priva di rilievo la formula sulla cessazione della materia del contendere relativa all'appello incidentale, poiché non sorretta da specifica motivazione ma incompatibile solo sul piano testuale, non in termini di insanabile contrasto. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. È stato poi respinto il ricorso incidentale di Roma Capitale, perché gli artt. 520 e 521 d.lgs. 297/1994, l'art. 4 L. 124/1999 e la L. 107/2015 riguardano le scuole statali e non gli asili nido comunali, ai quali si applica la disciplina generale del pubblico impiego. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi e compensato le spese del giudizio di legittimità, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso sia principale sia incidentale, ma i motivi sono stati rispettivamente ritenuti infondati o assorbiti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato dal giudice di merito come criterio di liquidazione del risarcimento in misura di 12 mensilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale.

  • art. 520 d.lgs. 297/1994

    Norma sulla disciplina delle supplenze scolastiche ritenuta applicabile alle scuole statali, non agli asili nido comunali.

  • art. 521 d.lgs. 297/1994

    Norma sulla disciplina delle supplenze scolastiche ritenuta applicabile alle scuole statali, non agli asili nido comunali.

  • art. 4 L. 124/1999

    Richiamata come disciplina speciale delle supplenze nelle scuole statali, non estensibile ai rapporti di lavoro degli asili nido comunali.

  • L. 107/2015

    Richiamata nel medesimo ambito della disciplina scolastica statale, non pertinente ai dipendenti di asili nido comunali.

  • d.lgs. 267/2000

    Indicato come disciplina applicabile ai dipendenti dell'ente locale nel caso degli asili nido comunali.

  • d.lgs. 368/2001, art. 10, comma 4-bis

    Il richiamo alla norma di esclusione per asili nido e scuole dell'infanzia degli enti locali è ritenuto non decisivo perché introdotto con disposizione successiva ai rapporti oggetto di causa.

  • d.l. 101/2013

    È menzionato solo per evidenziare la posteriorità della modifica normativa rispetto ai rapporti dedotti in giudizio.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione ricorre solo quando la divergenza sia insanabile; in presenza di un testo ambiguo o imperfetto occorre interpretare unitariamente dispositivo e motivazione per ricostruire l'effettiva volontà decisoria.
  • Quando il dispositivo è poco lineare, la prevalenza spetta al dispositivo solo se non si riscontra una nullità; le mere difformità testuali o contraddizioni motivazionali non determinano di per sé invalidità della sentenza.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere priva di una reale base motivazionale e incompatibile con il complessivo contenuto decisorio può essere trattata come un elemento privo di autonoma rilevanza se non altera in modo insanabile il contenuto del decisum.
  • Nei rapporti di lavoro a termine degli asili nido comunali non si applica la disciplina speciale delle supplenze scolastiche prevista per le scuole statali; si applica invece la disciplina generale del pubblico impiego e degli enti locali.
  • La stabilizzazione del lavoratore esclude, di regola, l'ulteriore risarcimento del danno da precariato, salvo specifiche allegazioni ulteriori idonee a fondare un danno diverso o ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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