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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10163/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi congiunti proposti dagli imputati. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al vizio di motivazione e alla qualificazione giuridica del fatto, e generico per indeterminatezza il motivo sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato dalla recidiva. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di motivazione sulla dichiarazione di penale responsabilità e sulla omessa qualificazione del reato contestato, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse carente o illogica. Con il secondo motivo hanno lamentato il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è solo quello che emerge dal contrasto logico-argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, e che la motivazione impugnata non presentava alcun vizio di tale tipo, avendo la Corte territoriale escluso la diversa qualificazione del reato alla luce del quadro probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto generico per indeterminatezza, perché non indicava in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura contro una motivazione ritenuta logicamente corretta, così da impedire al giudice dell'impugnazione un effettivo sindacato. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come parte della contestazione per indicare il tentativo del delitto contestato.

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo di concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del fatto contestato, riconducibile al furto in abitazione.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    richiamato quale aggravante della recidiva contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    individuato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione, limitato alle incongruenze logiche rispetto alle massime di esperienza o ad altre affermazioni della sentenza.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico, indicando gli elementi posti a base della censura.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando emerga un effettivo contrasto logico tra la motivazione e le massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o ripetitiva del merito.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile se la sentenza impugnata abbia spiegato, in base al quadro probatorio, le ragioni per escludere la diversa qualificazione prospettata dal ricorrente.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la doglianza è inammissibile quando non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la critica alla decisione di merito.
  • La contestazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non può risolversi in affermazioni generiche, ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e individuare gli elementi trascurati o male apprezzati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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