Sentenza n. 258/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli rispetto la nota pec del 2 aprile 2025 con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di concludere entro un termine non superiore a trenta giorni, il procedimento tuttora pendente e contestuale nomina di un commissario ad acta nella denegata ipotesi di ulteriore persistente inerzia del competente Ufficio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Gallipoli sull’istanza del 2 aprile 2025 diretta all’adeguamento cartografico di alcune tavole del PRG e all’inclusione della struttura tra le strutture turistico-ricettive esistenti (STRE)
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura turistico-ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto al Comune, mediante PEC del 2 aprile 2025, l’adeguamento cartografico delle tavole n. 8.1 e 8.3 del PRG, in coerenza con una precedente deliberazione consiliare, nonché la successiva trasmissione alla Regione Puglia per la presa d’atto. L’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda avverso il silenzio. Ha affermato che gli artt. 2 e 3 l. 241/1990 impongono all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte. Tale obbligo sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tali casi adottare un provvedimento espresso in forma semplificata. L’inerzia del Comune sull’istanza relativa all’adeguamento delle tavole del PRG e all’inclusione della struttura tra le STRE è stata quindi ritenuta violativa dell’obbligo di provvedere. Il Comune è stato condannato a pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza della parte in caso di perdurante inerzia. È stato inoltre previsto che, in caso di persistente inottemperanza, il Segretario generale comunale comunichi le generalità del responsabile del procedimento per le valutazioni dell’autorità competente in relazione a eventuali profili di danno erariale. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, spese vive e contributo unificato se effettivamente corrisposto.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.
L’amministrazione è obbligata a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è sufficiente una motivazione semplificata.
art. 3 l. 241/1990
Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.
Il provvedimento conclusivo deve essere motivato; anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza la motivazione può essere resa in forma semplificata mediante sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo.
art. 1, comma 38, l. 190/2012
A seguito del novellato art. 2, comma 1 della L. n. 241/1990 ad opera dell’art. 1 comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata.
La modifica legislativa conferma l’obbligo di provvedere anche per le domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, consentendo una motivazione sintetica.
artt. 31 e 117 c.p.a.
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente.
Massime di principio
- L’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso e motivato ogni procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte, entro il termine previsto dalla legge o applicabile al procedimento.
- L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali ipotesi può essere adottato un provvedimento in forma semplificata con motivazione sintetica.
- L’inerzia dell’amministrazione rispetto a un’istanza che sollecita l’adeguamento di atti urbanistici e la qualificazione urbanistica di una struttura integra silenzio-inadempimento quando non sia seguito alcun provvedimento espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi entro un termine assegnato e riservare, su istanza della parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
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