Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11672/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso avverso silenzio / inadempimento da parte dell'Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del visto d'ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202515067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla competente rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad in relazione alla richiesta di appuntamento necessaria per presentare l’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato. Il MAECI si è costituito con una formula di rito, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo o a dimostrare l’avvenuta convocazione del richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso allo stato degli atti, ritenendo sussistenti i presupposti per ordinare alla competente sede diplomatica di convocare il ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, affinché presenti la necessaria istanza di visto per motivi di lavoro subordinato. La pronuncia impone quindi la convocazione e l’avvio dell’esame della domanda, senza anticipare l’esito del procedimento relativo al rilascio del visto. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del complesso iter procedimentale e del numero elevato di richieste di visto gravanti sulla rappresentanza italiana a Islamabad.

Massime di principio

  • In presenza di un silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di appuntamento funzionale alla formalizzazione di un’istanza di visto, il giudice amministrativo può ordinare alla competente rappresentanza diplomatica di convocare il richiedente entro un termine determinato, quando dagli atti emergano i presupposti per ritenere ingiustificata l’inerzia.
  • L’ordine giudiziale di convocazione per la presentazione dell’istanza di visto non comporta il riconoscimento del diritto al rilascio del visto, né vincola l’amministrazione sull’esito della successiva valutazione amministrativa.
  • La complessità dell’iter procedimentale e l’elevato numero di richieste gravanti sulla rappresentanza diplomatica possono giustificare la compensazione delle spese di lite, pur in presenza dell’accoglimento del ricorso avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.