Sentenza n. 11672/2026 - Roma, Sezione 5Q
Ricorso avverso silenzio / inadempimento da parte dell'Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione del visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla competente rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad in relazione alla richiesta di appuntamento necessaria per presentare l’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato. Il MAECI si è costituito con una formula di rito, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo o a dimostrare l’avvenuta convocazione del richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso allo stato degli atti, ritenendo sussistenti i presupposti per ordinare alla competente sede diplomatica di convocare il ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, affinché presenti la necessaria istanza di visto per motivi di lavoro subordinato. La pronuncia impone quindi la convocazione e l’avvio dell’esame della domanda, senza anticipare l’esito del procedimento relativo al rilascio del visto. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del complesso iter procedimentale e del numero elevato di richieste di visto gravanti sulla rappresentanza italiana a Islamabad.
Massime di principio
- In presenza di un silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di appuntamento funzionale alla formalizzazione di un’istanza di visto, il giudice amministrativo può ordinare alla competente rappresentanza diplomatica di convocare il richiedente entro un termine determinato, quando dagli atti emergano i presupposti per ritenere ingiustificata l’inerzia.
- L’ordine giudiziale di convocazione per la presentazione dell’istanza di visto non comporta il riconoscimento del diritto al rilascio del visto, né vincola l’amministrazione sull’esito della successiva valutazione amministrativa.
- La complessità dell’iter procedimentale e l’elevato numero di richieste gravanti sulla rappresentanza diplomatica possono giustificare la compensazione delle spese di lite, pur in presenza dell’accoglimento del ricorso avverso il silenzio.
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