Decreto ministeriale n. 132 del 03/06/2023
Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW ed equipollenze con i titoli professionali di macchina della navigazione interna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto istituisce il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW e ne disciplina requisiti, esame, commissione, rilascio e regimi di equipollenza. Prevede anche un collegamento con i titoli della navigazione interna e una disciplina transitoria per i motoristi abilitati. Il provvedimento è adottato in coerenza con il Codice della navigazione e con la normativa STCW, rilevando che quest’ultima non contempla specifiche abilitazioni per apparati motori inferiori a 750 KW.
Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW e relative equipollenze con i titoli di macchina della navigazione interna
Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW ed equipollenze con i titoli professionali di macchina della navigazione interna
Il decreto istituisce il titolo professionale marittimo di direttore di macchina per navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW e ne disciplina requisiti di accesso, procedura d’esame, commissione, modalità di rilascio e regimi di equipollenza. Il provvedimento si fonda sul Codice della navigazione, sul relativo regolamento di esecuzione e sulla legge n. 739/1985 di esecuzione della Convenzione STCW’78, evidenziando che tale convenzione non contempla specifiche abilitazioni per la direzione di apparati motori inferiori a 750 KW.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, gli articoli 119 e seguenti del DPR 15 febbraio 1952, n. 328, il Titolo IV del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, la legge 21 novembre 1985, n. 739 e l’art. 123 del Codice della navigazione, come modificato dall’art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30. Richiama inoltre il decreto MIT 22 novembre 2018, che aveva già disciplinato un percorso professionale integrativo per i marittimi con titoli per la navigazione nazionale costiera e aveva abrogato precedenti decreti del 2011 e del 2016. La finalità dichiarata è istituire un’abilitazione specifica per le unità con apparato motore principale fino a 750 KW, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalle categorie interessate.
Requisiti per il conseguimento del titolo
Per ottenere il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW il candidato deve possedere cumulativamente i requisiti dell’articolo 2:
- iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- compimento dei 18 anni di età;
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
- frequenza con esito favorevole del corso di Addestramento di base (Basic training) e di Antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal MIT, con possesso del certificato di Primo Soccorso sanitario (First Aid);
- navigazione in servizio di macchina per 24 mesi, risultante dal libretto di navigazione.
Il periodo di navigazione è ridotto a 12 mesi per i marittimi in possesso di diploma di Istituto Tecnico, indirizzo Trasporti e Logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM) e/o opzione conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), riconosciuto dal MIT e conforme alle conoscenze delle sezioni A-III/1 e A-III/6 del Codice STCW, oppure per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per motorista abilitato.
È inoltre richiesto il superamento dell’esame disciplinato dal decreto, dopo il completamento della navigazione prevista.
Procedura di ammissione agli esami
Gli esami per il conseguimento del titolo si svolgono presso le Capitanerie di Porto in due sessioni, stabilite con decreto del Direttore Marittimo, in modo da evitare sessioni concomitanti nell’ambito della Direzione Marittima. I candidati presentano l’istanza di ammissione alla Capitaneria di Porto che ha emanato il bando di esame per il tramite della Capitaneria di Porto di iscrizione.
L’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2 è effettuato dalla Capitaneria di iscrizione mediante compilazione del modello allegato 1. Il modello serve a certificare il possesso dei requisiti di accesso e dei corsi/addestramenti richiesti.
Commissione d’esame
La commissione è istituita con decreto del Capo del Compartimento marittimo presso ciascuna Capitaneria di Porto e risulta composta da:
- Capo del Compartimento marittimo ove si svolge l’esame, oppure Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto da lui delegato, con funzione di presidente;
- Direttore di macchina o Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW, oppure su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, in corso di validità o scaduto da meno di cinque anni, come membro;
- un Sottufficiale o graduato abilitato alla conduzione o direzione di macchine di unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, come membro;
- un Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto o impiegato civile del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, come segretario.
Prova d’esame e criteri di valutazione
L’accertamento delle competenze avviene tramite una prova teorica della durata minima di 30 minuti. La prova mira a verificare la conoscenza di:
- principi di funzionamento dei sistemi del macchinario, inclusi motori diesel, motori a scoppio e motori ibridi;
- norme generali per l’esercizio dei motori e loro registrazione con riguardo ad accensione e carburazione;
- irregolarità e avarie di funzionamento alla minima velocità, precauzioni per evitarle, casi di riscaldamento, ingranamento e fermata, manutenzioni e verifiche a motore spento;
- polverizzatori, valvole di testa, distribuzione e meccanismi di manovra;
- precauzioni contro l’inquinamento, gestione di olio combustibile e olio lubrificante, imbarco a bordo, riduzione dei consumi, eliminazione delle perdite e recupero dell’olio;
- precauzioni contro gli incendi, estintori e loro uso;
- criteri e modalità di gestione della macchina in navigazione su unità con apparato motore inferiore a 750 KW.
La valutazione segue la scala tassonomica dell’allegato 2. Il superamento richiede almeno il giudizio di "sufficiente", corrispondente al voto 6 nella scala numerica decimale.
Comunicazione degli esiti e rilascio del titolo
Dopo il superamento della prova, la Capitaneria di Porto che ha emanato il bando trasmette gli esiti alla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo e, per conoscenza, al marittimo stesso. La Capitaneria di iscrizione rilascia quindi il titolo professionale secondo il modello dell’allegato 3, che contiene la formula di conferimento del titolo da parte della Capitaneria di Porto competente.
Accesso al titolo per i possessori di CoC di ufficiale di macchina
Il decreto prevede una specifica modalità di accesso al ruolo per chi è già titolare di Certificato di Competenza (CoC) di Ufficiale di macchina, rilasciato ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 25 luglio 2016 e in corso di validità. Tali soggetti possono assumere la direzione di navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW. La navigazione svolta in questo impiego è considerata utile ai fini del rinnovo del CoC.
Equipollenze con i titoli della navigazione interna
Il decreto disciplina un regime di equipollenza tra il titolo marittimo e i titoli professionali della navigazione interna. In particolare, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2:
- i titolari del titolo professionale della navigazione interna di macchinista o di motorista di motonavi conseguono il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW;
- ai fini del computo della navigazione richiesta, è considerata utile anche la navigazione svolta al servizio di macchina per la navigazione interna;
- chi è già titolare del titolo marittimo di direttore di macchina consegue il titolo professionale della navigazione interna di macchinista, rilasciato dall’autorità competente della navigazione interna nella cui circoscrizione il richiedente risiede, con annotazione da parte dell’autorità marittima sul libretto di navigazione.
Norme transitorie
Dall’entrata in vigore del decreto, i marittimi in possesso del titolo professionale di Motorista abilitato, di cui all’art. 273 del regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere il titolo di direttore di macchina su navi con apparato motore inferiore a 750 KW, purché siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d) ed e) dell’articolo 2. Il decreto dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Allegati
L’allegato 1 contiene il modello di attestazione dei requisiti per il conseguimento del titolo, con indicazione dei dati del marittimo, del titolo di studio, del percorso formativo e dei corsi di addestramento svolti. L’allegato 2 riporta la scala tassonomica per la valutazione delle prove orali, con giudizi da insufficiente a ottimo e la regola del superamento al livello sufficiente. L’allegato 3 fornisce il modello del provvedimento di conferimento del titolo da parte della Capitaneria di Porto.
Punti principali
Istituzione del titolo e finalità
Il decreto istituisce il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW e ne definisce i requisiti di accesso. La finalità è colmare un vuoto regolatorio rispetto alle abilitazioni per unità con apparato motore di potenza inferiore a 750 KW, non disciplinate dalla Convenzione STCW’78 come emendata.
Requisiti per l’accesso al titolo
Per conseguire il titolo occorre: iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, età minima di 18 anni, assolvimento dell’obbligo scolastico, frequenza con esito favorevole del Basic training e dell’Antincendio avanzato presso enti riconosciuti, possesso del certificato di Primo Soccorso sanitario (First Aid), navigazione in servizio di macchina per 24 mesi risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a 12 mesi per i possessori di diploma CAIM/CAIE riconosciuto dal MIT o per chi abbia frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per motorista abilitato. È inoltre necessario superare l’esame previsto dal decreto.
Esami, commissione e procedura di ammissione
Gli esami si svolgono presso le Capitanerie di Porto in due sessioni stabilite con decreto del Direttore Marittimo, evitando sessioni concomitanti nell’ambito della Direzione Marittima. La domanda di ammissione è presentata alla Capitaneria di Porto che ha emanato il bando tramite la Capitaneria di iscrizione del candidato. L’accertamento dei requisiti è effettuato dalla Capitaneria di iscrizione mediante il modello allegato 1. La commissione è nominata con decreto del Capo del Compartimento marittimo e comprende un presidente, un direttore di macchina o primo ufficiale di macchina con determinati requisiti di potenza e validità del titolo, un sottufficiale o graduato abilitato e un segretario.
Contenuto della prova e criterio di superamento
L’esame consiste in una prova teorica orale di almeno 30 minuti, volta a verificare conoscenze su funzionamento dei sistemi di macchinario, motori diesel e a scoppio, motori ibridi, esercizio e registrazione dei motori, avarie e manutenzione, polverizzatori e valvole di testa, prevenzione dell’inquinamento, prevenzione incendi e gestione della macchina su unità con apparato motore inferiore a 750 KW. Il giudizio è espresso secondo la scala tassonomica dell’allegato 2 e la prova si considera superata con giudizio almeno sufficiente, pari a 6.
Rilascio del titolo e accesso con CoC di ufficiale di macchina
Dopo il superamento dell’esame, la Capitaneria di Porto che ha emanato il bando comunica gli esiti alla Capitaneria di iscrizione e al marittimo; quest’ultima rilascia il titolo secondo il modello dell’allegato 3. Il decreto prevede inoltre che i possessori di Certificato di Competenza (CoC) di Ufficiale di macchina, rilasciato ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 25 luglio 2016 e in corso di validità, possano assumere la direzione di navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW; la navigazione svolta in tale ruolo vale ai fini del rinnovo del CoC.
Equipollenze con la navigazione interna
Ferma restando la sussistenza dei requisiti generali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, i titolari del titolo professionale della navigazione interna di macchinista o motorista di motonavi conseguono il titolo marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW. Ai fini del computo della navigazione richiesta, è considerata utile anche quella svolta al servizio di macchina per la navigazione interna. Viceversa, chi possiede il titolo marittimo di direttore di macchina ottiene il titolo di macchinista della navigazione interna, rilasciato dall’autorità competente della navigazione interna, con annotazione sul libretto di navigazione da parte dell’autorità marittima.
Norme transitorie
Dalla data di entrata in vigore del decreto, i marittimi in possesso del titolo di Motorista abilitato di cui all’art. 273 del regolamento al Codice della navigazione possono chiedere il titolo di direttore di macchina su navi con apparato motore inferiore a 750 KW, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d) ed e) dell’articolo 2. Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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