Sentenza n. 739/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza 2904/2024 emessa dal Tribunale di Torino (r.g.l. 4940/2024)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino che aveva liquidato somme in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, divenuta definitiva, con il pagamento delle somme liquidate in linea capitale e degli interessi legali. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza. Il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. 149/2022, e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale in data 11 novembre 2024. Alla proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per l'accoglimento della domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Torino e di pagare al ricorrente le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione generale competente, da individuare anche mediante ulteriore delega. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze relative al mancato pagamento della retribuzione professionale docenti e i possibili pregiudizi erariali derivanti da interessi, penalità di mora e spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile attestata conforme all'originale può essere utilizzata quale titolo per l'esecuzione; il TAR richiama la formulazione risultante dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte dal giudice in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato civile, la sentenza attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.lgs. 149/2022, può essere utilizzata senza la spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dal 28 febbraio 2023.
- Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato avente contenuto pecuniario, il giudice amministrativo deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dotati delle competenze necessarie, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali dell'ufficio; in tal caso non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
- La trasmissione alla Procura della Corte dei conti può essere disposta quando l'inottemperanza amministrativa presenti caratteri di serialità e sia astrattamente idonea a determinare un danno erariale per interessi, penalità di mora e reiterate spese di giudizio.
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