Sentenza n. 658/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2374 emessa in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato negli anni scolastici indicati, hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2374 del 9 maggio 2024. Tale sentenza aveva riconosciuto loro il diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e aveva condannato il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Le ricorrenti hanno dedotto che la pronuncia, passata in giudicato e notificata al Ministero, non era stata spontaneamente eseguita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2024. Il Collegio ha ritenuto così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico di 500 euro annui, erogato mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua il presupposto per l'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'Amministrazione stessa, purché risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'Amministrazione impone al giudice di ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e consente la contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso specifico a carico delle parti.
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