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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-592/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019. — Darie BV contro Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Nozione di “biocida” – Nozione di “principio attivo” – Prodotto batterico contenente la specie Bacillus ferment – Modalità di azione diverse da una mera azione fisica o meccanica – Modalità di azione indiretta – Termine entro il quale agisce il prodotto. — Causa C-592/18

Giurisprudenza europea62018CJ0592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la definizione di biocida del regolamento (UE) n. 528/2012, valorizzando il parallelo con la giurisprudenza formatasi sulla direttiva 98/8/CE. Un prodotto probiotico/batterico può quindi essere biocida anche se non colpisce direttamente il microrganismo bersaglio, ma previene la sua formazione agendo sull’ambiente favorevole allo sviluppo. La previa pulizia della superficie e il momento in cui il prodotto agisce non incidono sulla qualificazione giuridica.

Interpretazione ampia della nozione di "biocida" nel regolamento (UE) n. 528/2012: includibilità dei prodotti probiotici/batterici ad azione preventiva o indiretta, e irrilevanza della previa rimozione dei microrganismi e del tempo di azione.

La questione giuridica

Se un prodotto contenente specie batteriche, enzimi o altri componenti, che non agisce direttamente sugli organismi nocivi ma sulla formazione o sul mantenimento di un ambiente favorevole al loro sviluppo, rientri nella nozione di "biocida" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 528/2012; se rilevi il fatto che il prodotto sia applicato dopo la rimozione preventiva degli organismi nocivi dalla superficie trattata; e se rilevi il termine entro il quale il prodotto produce il suo effetto.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di "biocida" del regolamento n. 528/2012 comprende anche prodotti contenenti specie batteriche, enzimi o altri componenti che agiscono in modo indiretto e preventivo sulla comparsa o persistenza di un ambiente favorevole agli organismi nocivi, purché l’azione non sia meramente fisica o meccanica e rientri in una catena causale volta a inibirne la formazione. Ai fini della qualificazione sono irrilevanti sia il fatto che il prodotto sia applicato solo dopo la rimozione preventiva degli organismi nocivi, sia il tempo entro cui esso produce effetto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c) e g), del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Direttiva 98/8/CE
  • Regolamento (CE) n. 648/2004
  • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)

Interpretazione della nozione di biocida nel regolamento (UE) n. 528/2012

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra Darie BV e lo Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. La questione centrale riguarda la qualificazione, ai fini del regolamento sui biocidi, di un prodotto batterico/probiotico commercializzato come detergente preventivo contro funghi e odori.

Fatti e procedimento principale

Il Segretario di Stato olandese aveva ordinato a Darie BV di cessare la commercializzazione di Pure Air, qualificandolo come "biocida" non autorizzato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012, e aveva previsto una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza. Darie contestava tale qualificazione, sostenendo che il prodotto agiva in modo probiotico, non biocida, perché la specie batterica Bacillus ferment non avrebbe colpito direttamente gli organismi nocivi, ma avrebbe impedito la formazione di un terreno favorevole allo sviluppo di funghi e altri microrganismi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 528/2012, soprattutto gli articoli 1, 2, 3 e 17;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che definisce i "biocidi";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che definisce il "principio attivo";
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. Richiama inoltre la direttiva 98/8/CE, abrogata e sostituita dal regolamento n. 528/2012, e il regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se la nozione di "biocida" comprenda prodotti batterici o enzimatici che non agiscono direttamente sugli organismi nocivi ma sulla creazione o mantenimento di un ambiente favorevole a tali organismi;
  • se rilevi che il prodotto sia applicato quando gli organismi nocivi sono già stati rimossi dalla superficie;
  • se rilevi il tempo entro il quale il prodotto produce effetto.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Darie. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza del rinvio, salvo i casi in cui l’interpretazione richiesta sia manifestamente irrilevante o ipotetica. Nel caso di specie, la controversia riguarda proprio la qualificazione di Pure Air come biocida e il giudice del rinvio ha fornito gli elementi necessari per decidere utilmente.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 riprende in modo sostanzialmente equivalente la definizione già contenuta nella direttiva 98/8/CE. Per questo motivo, l’interpretazione data nella sentenza Söll resta applicabile.

La Corte richiama la sentenza Söll, secondo cui rientrano nella nozione di biocida anche i prodotti che agiscono solo indirettamente sugli organismi nocivi, purché contengano uno o più principi attivi che producono un’azione chimica o biologica inserita in una catena causale volta a impedire la formazione di tali organismi.

Inoltre, il regolamento n. 528/2012 amplia il riferimento alle modalità di azione, non limitandolo più ai soli mezzi chimici o biologici, ma estendendolo a qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. Ne consegue che l’effetto probiotico, di per sé, non esclude la qualificazione come biocida, se ricorrono le altre condizioni del testo normativo.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che la nozione di biocida va letta in modo ampio e comprende anche i prodotti ad azione preventiva. L’allegato V del regolamento include infatti prodotti che normalmente vengono impiegati in contesti nei quali gli organismi nocivi non sono ancora presenti.

Per la Corte è irrilevante che il prodotto venga applicato dopo la rimozione preliminare degli organismi nocivi dalla superficie: ciò che conta è che esso, attraverso un principio attivo, impedisca la ricomparsa o la persistenza di un ambiente favorevole allo sviluppo dei microrganismi nocivi.

La Corte precisa anche che l’eventuale funzione detergente del prodotto non ne esclude la qualificazione come biocida, poiché il regolamento n. 528/2012 non esclude i detergenti e un prodotto può cumulare la qualifica di detergente e di biocida.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

Il termine entro il quale il prodotto agisce non è un elemento rilevante ai fini della definizione di biocida. La Corte ribadisce che, per la qualificazione giuridica, contano solo gli elementi testuali della definizione di biocida e di principio attivo contenuti nell’articolo 3, paragrafi 1, lettere a) e c), del regolamento n. 528/2012.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la nozione di "biocida" comprende prodotti contenenti specie batteriche, enzimi o altri componenti che agiscono indirettamente e preventivamente sulla formazione di un ambiente favorevole agli organismi nocivi, purché l’azione non sia meramente fisica o meccanica;
  • la circostanza che il prodotto sia applicato solo dopo la rimozione degli organismi nocivi non incide sulla sua qualificazione come biocida;
  • il tempo entro cui il prodotto agisce non incide su tale qualificazione.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del settore, la sentenza conferma che la qualificazione come biocida non dipende dal fatto che il prodotto "uccida" direttamente il microrganismo bersaglio. È sufficiente che il prodotto, per effetto di un principio attivo, eserciti un controllo preventivo o indiretto sugli organismi nocivi, purché non si tratti di una semplice azione fisica o meccanica. In termini regolatori, ciò amplia l’area dei prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva prima della messa a disposizione sul mercato.

Come è indicizzato

Materiebiocidiregolamentazione dei prodotti chimiciimmissione sul mercatotutela della salute e dell’ambienteinterpretazione del diritto dell’unione

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