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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21974/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campomaggiore impugna: (i) la declaratoria di prescrizione per i reati di usura in danno di Cardone Silvio e Castaldo Giuseppe sostenendo che la Corte non avrebbe valutato autonomamente le prove e avrebbe dato interpretazioni illogiche dei rapporti tra le parti; (ii) la conferma della confisca dei profitti (art. 644, comma 6 c.p.) senza tener conto delle assoluzioni e della prescrizione intervenute per taluni capi. Giannini, in qualità di parte civile, impugna ai soli effetti civili: (i) l'assoluzione per il reato di usura di cui al capo C contestando la valutazione di inattendibilità della sua testimonianza; (ii) la declaratoria di prescrizione per altri capi; (iii) l'esclusione dell'aggravante di agevolazione mafiosa ritenendo che gli atti dimostrassero la sua sussistenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Campomaggiore parzialmente fondato solo con riguardo alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di confisca e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli perché specifichi l'entità della confisca, che dovrà essere mantenuta solo nella parte riferibile ai reati dichiarati prescritti. Il ricorso di Campomaggiore è stato dichiarato inammissibile nel resto (motivi non consentiti). Il ricorso di Giannini è stato dichiarato inammissibile (motivi non consentiti) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. E' stata inoltre rigettata la richiesta di rifusione spese formulata per conto di Cardone Silvio e non è stata liquidata la parcella del suo difensore.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Il giudice può assolvere per causa di estinzione solo quando l'inesistenza del fatto o la non imputabilità emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione di tipo 'constatazione', non di apprezzamento).

  • art. 644, sesto comma, cod. pen.

    art. 644, sesto comma, cod.pen.

    La confisca del profitto dei reati di usura deve essere correlata agli specifici reati. Se parte della somma confiscata si riferisce a reati per i quali è intervenuta assoluzione o prescrizione, la confisca non può essere mantenuta nella sua genericità e va specificata o rideterminata.

  • art. 578-bis, cod. proc. pen.

    art. 578-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha rilevato che non è stata dedotta in ricorso l'applicazione di questa disposizione (relativa a particolari profili procedurali sulla confisca), perciò non è stata esaminata in sede di legittimità.

  • art. 7 D.L. n. 203/1991 (conv. in legge n. 203/1991)

    art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 (conv. in legge n. 203 del 1991)

    Principio di correlazione: non è ammissibile che la sentenza, in appello, ritenga sussistente un'aggravante diversa da quella contestata in imputazione (es. passare da 'agevolazione' a 'uso del metodo mafioso'), poiché viola il principio di corrispondenza tra contestazione e pronuncia.

  • Giurisprudenza sulla valutazione della prova testimoniale

    Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (C.) e altre

    L'attendibilità della persona offesa/testimone è valutazione di merito non rivedibile in Cassazione salvo che la motivazione sia manifestamente contraddittoria o basata su mere congetture non verificabili.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato con formula assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è ammessa solo quando l'insussistenza del fatto o l'assenza di responsabilità emergano in modo chiaro e incontestabile dagli atti; questioni che richiedono approfondimento non possono essere risolte con tale formula.
  • La confisca dei proventi di reato deve essere specificamente collegata ai singoli reati per i quali è stata accertata la responsabilità: se ci sono assoluzioni o prescrizioni, il giudice deve distinguere la quota di profitto riferibile ai reati non più sussistenti e rideterminare o limitare la misura ablativa.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito: in Cassazione è inammissibile impugnare la credibilità del danneggiato se la sentenza impugnata offre motivazione non manifestamente contraddittoria.
  • Non è consentito modificare in sede di decisione l'aggravante contestata nell'imputazione (principio di correlazione): la pronuncia deve rimanere dentro i termini della contestazione formulata dall'accusa.
  • I ricorsi per cassazione devono essere fondati su motivi consentiti e ben formulati: motivi non consentiti o che sollevano questioni di merito esclusivamente soggette al sindacato del giudice di merito sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni.
  • Se si chiede la revisione della confisca in Cassazione è utile dedurre l'applicazione delle specifiche norme procedurali (es. art. 578-bis c.p.p.) e fornire elementi per la correlazione tra importi e singoli reati, altrimenti il giudice di legittimità potrà solo disporre il rinvio per specificazione.

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