Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19461/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lucà impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per due episodi di favoreggiamento (art. 378 c.p.) relativi a dichiarazioni rese il 18/10/2016 e il 07/11/2016, dopo essere stato ferito da colpi d'arma da fuoco. Il ricorrente sosteneva che le ferite derivassero da un incidente agricolo (trattore) e che le dichiarazioni fossero inconsistenti o difformi; ha dedotto vizi di motivazione in ordine alla consapevolezza di essere stato colpito, alla idoneità delle dichiarazioni a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 378 c.p., alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. (per chi agisce per salvare sé o un prossimo congiunto) e alla mancata valutazione dello stato di necessità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili (o manifestamente infondati) i primi, secondi e quarti motivi. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente al capo b): ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione al delitto contestato nel capo b) e ha assolto il ricorrente perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p. alle dichiarazioni rese successivamente a Padova, rese al fine di evitare un procedimento penale a suo carico. Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata; conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul capo a), ha eliminato la continuazione relativa al capo b) e ha rideterminato la pena residua in mesi quattro di reclusione (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)

    Ritenuto integrato dalle dichiarazioni del Lucà che, con la loro reticenza e mendacio, hanno ostacolato l'identificazione dell'autore dell'attentato; la persona offesa può essere soggetto attivo del favoreggiamento quando il suo comportamento agevoli l'autore del reato.

  • art. 384 cod. pen. (non punibilità per chi commette il delitto per salvare sé o un prossimo congiunto)

    Interpretata in senso estensivo: la causa di esclusione della colpevolezza opera anche quando l'agente rende dichiarazioni mendaci per evitare un procedimento penale a proprio carico o per esigenza di salvaguardare la libertà/onore proprio o di un congiunto; applicata alle dichiarazioni rese in Padova (capo b), con conseguente assorbimento della responsabilità).

  • art. 54 cod. pen. (stato di necessità)

    Richiamato per distinzione: lo stato di necessità (art. 54) richiede presupposti diversi; la Corte osserva che l'esimente di cui all'art. 384 c.p. ha disciplina autonoma e più ampia rispetto all'art. 54, ma lo stato di necessità non è stato dedotto concretamente dal ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (vizi di motivazione)

    Invocato nei motivi di ricorso per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati o generici perché la motivazione di merito era congrua e basata su plurime emergenze probatorie.

  • art. 606, comma 3 c.p.p. (non deducibilità di censure non adeguatamente sviluppate)

    Richiamato per escludere la deducibilità del motivo relativo allo stato di necessità, poiché il ricorrente non aveva prospettato in precedenza tale esimente e la doglianza era generica e ipotetica.

  • art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p. (rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale senza rinvio)

    Applicato per rideterminare la pena residua in quattro mesi di reclusione eliminando la mensilità attribuita a titolo di continuazione con il capo annullato.

  • art. 371-bis cod. pen. (precedente contestazione, menzionata)

    Citato nei fatti: la Corte d'appello aveva assolta la persona per il capo c) come non punibile ex art. 384 c.p., in quanto già ritenuto non punibile nell'ambito del procedimento collegato; il richiamo è fattuale più che normativo in questa decisione.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della colpevolezza ex art. 384 c.p. può trovare applicazione anche quando l'agente (anche persona offesa) renda dichiarazioni mendaci per evitare un procedimento penale a proprio carico o per tutelare la libertà/onore proprio o di un congiunto; non è necessario che il pericolo sia involontariamente cagionato dall'autore.
  • Perché l'esimente ex art. 384 c.p. venga riconosciuta in sede di appello o cassazione, è preferibile che il soggetto abbia allegato in precedente sede processuale la sussistenza della situazione di necessità; se i fatti utili sono tuttavia emergenti 'ex actis', il giudice può valutare d'ufficio l'esimente.
  • Discrepanze tra più dichiarazioni rese dallo stesso soggetto non escludono a priori l'applicabilità dell'art. 384 c.p.: tali differenze possono anzi essere interpretate come tentativo di mantenere una versione tesa ad evitare un procedimento penale, ossia come indice della pressione che ha determinato la condotta.
  • L'onere dell'allegazione grava sull'imputato per le circostanze soggettive non emergenti dagli atti; una mera ipotesi generica di timore per ritorsioni non è sufficiente: occorre indicare elementi concreti che possano giustificare la non esigibilità del contegno.
  • Le valutazioni di fatto (attendibilità delle dichiarazioni, visione delle immagini, contegno dei testi, intercettazioni) restano in larga parte insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate in grado di fornire un quadro univoco e coerente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.