Ordinanza n. 1834/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore della Provincia di Napoli n. Cat.A12/2026/Imm/1^Sez/Dinieghi/185 del 28.03.2026 con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 03.06.2025 dal sig. DEWAN Mohammad Sohel (istanza n. 25na028260) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone in via incidentale la sospensione. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'esistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento dell'istanza e ha invocato anche il rilascio del permesso per attesa occupazione, prospettando l'indisponibilità del datore di lavoro dopo la presentazione della domanda di nulla osta e l'ingresso in Italia. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha inoltre dimostrato l'effettività del rapporto lavorativo originariamente dichiarato, benché formalizzato mediante contratto di soggiorno. Le stesse allegazioni difensive sull'indisponibilità del datore di lavoro, considerato il tempo trascorso, sono state ritenute compatibili con l'inesistenza originaria del rapporto, facendo apparire il contratto di soggiorno come un mero simulacro. È stato altresì sostenuto che il permesso per attesa occupazione non fosse invocabile, poiché non risultava una successiva interruzione o cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente esistente, bensì l'inesistenza ab origine del rapporto e quindi la mancanza originaria dei requisiti richiesti; le successive vicende lavorative con altro datore sono state ritenute irrilevanti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, allo stato della sommaria cognizione cautelare, di un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione del diniego. In particolare, la mancata allegazione e prova, anche solo indiziaria, dell'effettività del rapporto di lavoro non consente di superare il giudizio amministrativo di inattendibilità. La formalizzazione del contratto di soggiorno non è stata considerata sufficiente, apparendo, alla luce delle circostanze dedotte, meramente apparente. È stata inoltre esclusa la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione, perché tale titolo presuppone la cessazione o interruzione sopravvenuta di un rapporto lavorativo effettivamente instaurato, mentre nel caso esaminato il rapporto risultava inesistente fin dall'origine. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione delle misure cautelari; il TAR ha ritenuto non ravvisabili, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione sopravvenuta di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato; non opera quando il rapporto allegato risulti inesistente fin dall'origine.
- La mera stipulazione di un contratto di soggiorno non dimostra di per sé l'effettività del rapporto di lavoro, ove le circostanze concrete e le stesse allegazioni dell'interessato ne evidenzino il carattere meramente apparente.
- In sede cautelare, la parte che contesta il diniego di un titolo di soggiorno deve allegare e fornire almeno un principio di prova di elementi concreti idonei a mettere in discussione l'accertamento amministrativo; in mancanza, difetta il fumus boni iuris.
- Le vicende lavorative sopravvenute con un datore diverso non superano, ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione, la mancanza originaria dei requisiti derivante dall'inesistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda iniziale.
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