Cassazione Penale, Ordinanza n. 29308/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante del danno di speciale tenuità nel furto per difetto di un pregiudizio patrimoniale lievissimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva ritenuto l'imputato responsabile di furto aggravato. In Cassazione, l'imputato, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere valutato come di lieve entità patrimoniale. La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che l'attenuante richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi non solo in base al valore della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa; non è invece rilevante la capacità economica del soggetto passivo. Nel caso concreto, il valore del bene sottratto, pari a 196 euro, era stato correttamente ritenuto non sufficientemente tenue.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, cioè di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione deve considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa e non la sola capacità economica del danneggiato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta solo perché il valore del bene sottratto è contenuto: occorre che il pregiudizio complessivo sia effettivamente lievissimo e pressoché irrisorio.
- Ai fini dell'art. 62, n. 4 c.p., la valutazione della speciale tenuità del danno deve tenere conto sia del valore intrinseco della cosa sottratta sia delle ulteriori conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa.
- La capacità economica del soggetto passivo non è un criterio rilevante per riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità.
- Se il giudice di merito esclude correttamente la speciale tenuità del danno in base a una valutazione coerente con i parametri giurisprudenziali consolidati, il motivo di ricorso che si limiti a contestare tale apprezzamento è inammissibile o manifestamente infondato.
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