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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Bologna, Sezione 1

per la riassunzione in primo grado del giudizio promosso per - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da 21 dicembre 2010 al 2 dicembre 2021 come meglio precisato in ricorso qualificati e quantificati in ricorso, o nella misura maggiore che verrà quantificata in corso di causa e per l’effetto: - condannare l’amministrazione a risarcire i danni patrimoniali (compresivi del danno emergente e del lucro cessante) e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente fino alla liquidazione e versamento delle somme dovute, come meglio precisato in ricorso qualificati e quantificati in ricorso, o nella misura maggiore che verrà quantificata in corso di causa, il tutto oltre ad interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo o comunque nella maggiore misura che il Collegio riterrà congrua.

Giustizia amministrativa202501490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: diniego implicito di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittima procedura selettiva e dalla mancata assunzione con decorrenza dal 21 dicembre 2010

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha riassunto il giudizio dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile la domanda per bis in idem. La controversia riguardava il risarcimento dei danni subiti nel periodo dal 21 dicembre 2010 al 2 dicembre 2021, conseguenti all'illegittimità di una procedura selettiva interna per la copertura di una posizione dirigenziale, accertata dal Consiglio di Stato con precedente sentenza. La ricorrente ha dedotto la sussistenza dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sostenendo che la Regione avesse agito con grave colpa, se non dolo, nella valutazione dei titoli e dell'incarico della controinteressata. Ha allegato il nesso causale tra gli errori concorsuali e la mancata assunzione nella qualifica dirigenziale, chiedendo il risarcimento delle differenze retributive, dell'indennità di risultato, degli oneri contributivi e previdenziali, nonché di ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi il danno alla professionalità, all'immagine e alle occasioni di carriera. Il danno emergente è stato quantificato in euro 960.054,73, mentre il lucro cessante è stato calcolato assumendo un rendimento del 5% annuo su investimenti in BTP; il danno non patrimoniale è stato parametrato al 30% delle differenze retributive. La Regione ha eccepito, tra l'altro, che il ricorso non costituisse una valida riassunzione e ha contestato nel merito la domanda, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di rito e ha respinto nel merito la domanda risarcitoria. Ha anzitutto ribadito che, in caso di annullamento di atti di una procedura concorsuale e di conseguente ricostruzione della carriera, l'esecuzione della sentenza comporta normalmente la ricostruzione degli effetti giuridici, ma non il riconoscimento delle retribuzioni relative al periodo anteriore all'effettivo inquadramento, perché la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa. La restitutio in integrum anche economica è configurabile, salvo eccezioni, quando sia illegittimamente interrotto o sospeso un rapporto di lavoro già in essere, non quando sia stato illegittimamente negato l'accesso a una posizione cui il dipendente aspirava. Tale principio opera anche nell'azione risarcitoria autonoma ex art. 30 c.p.a.: non è possibile conseguire, mediante il risarcimento, il medesimo risultato economico negato in sede di ottemperanza. La domanda è stata quindi qualificata come domanda di risarcimento da provvedimento illegittimo, rispetto alla quale la ricorrente avrebbe dovuto provare tutti gli elementi dell'illecito, inclusi danno ingiusto, nesso causale, dolo o colpa dell'amministrazione e quantum. Il TAR ha ritenuto insufficiente la prova dell'elemento soggettivo, poiché la mera illegittimità degli atti concorsuali non dimostra automaticamente la colpa dell'amministrazione; anzi, il fatto che gli atti fossero stati ritenuti legittimi in primo grado e annullati solo in appello deponeva contro la gravità e l'evidenza dell'illecito. È stata inoltre ritenuta insufficiente la prova del danno patrimoniale, poiché le differenze retributive non costituivano un danno risarcibile in assenza di prestazione lavorativa e i calcoli sul rendimento dei BTP erano meramente assertivi. La CTU è stata negata perché avrebbe avuto carattere esplorativo. Anche il danno non patrimoniale è stato ritenuto non provato: la ricorrente aveva indicato una percentuale del danno patrimoniale e allegato genericamente lesioni dell'immagine, della professionalità e delle chances di carriera, senza elementi concreti di prova. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni. È stata respinta anche la domanda regionale di condanna per lite temeraria.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    L'azione risarcitoria autonoma non può essere utilizzata per ottenere il risultato economico che, in sede di ottemperanza, è escluso dal principio di corrispettività della retribuzione in assenza di prestazione lavorativa.

  • art. 64 c.p.a.

    Nell'azione risarcitoria l'onere della prova grava sulla parte che allega il danno; il metodo acquisitivo non sostituisce la prova degli elementi costitutivi della pretesa.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato ha rimesso la causa al primo giudice dopo avere annullato la precedente sentenza del TAR.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione richiede la prova dell'illegittimità della condotta, del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; il danno non discende automaticamente dall'illegittimità dell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità e il danno sia nell'an sia nel quantum.

  • art. 26 c.p.a.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dall'amministrazione è stata respinta.

  • art. 96 c.p.c.

    Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria.

Massime di principio

  • Quando l'annullamento di una procedura concorsuale conduce alla ricostruzione della carriera di un dipendente, la ricostruzione produce normalmente effetti giuridici retroattivi, ma non attribuisce le retribuzioni relative al periodo anteriore all'effettivo inquadramento, se non vi è stata prestazione lavorativa; la restitutio in integrum economica riguarda, di regola, l'illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso, non il mancato conseguimento della posizione cui il dipendente aspirava.
  • L'azione risarcitoria autonoma non può essere impiegata per ottenere, sotto forma di danno da provvedimento illegittimo, le stesse differenze retributive arretrate escluse in sede di ottemperanza per mancanza della prestazione lavorativa.
  • L'illegittimità di un provvedimento amministrativo non prova automaticamente né l'ingiustizia del danno né la colpa dell'amministrazione: il danneggiato deve dimostrare specificamente l'evento dannoso, il nesso causale e l'elemento soggettivo, considerando anche la chiarezza della disciplina, la semplicità dei fatti, il carattere vincolato o discrezionale dell'attività e la gravità dell'illegittimità.
  • Nell'azione risarcitoria il ricorrente deve provare il danno sia nell'an sia nel quantum; il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non consente al giudice di supplire alla carenza di allegazione e prova del danno.
  • La quantificazione del lucro cessante non può fondarsi su una mera affermazione ipotetica circa l'investimento delle somme non percepite; occorrono elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva perdita patrimoniale e la sua entità.
  • Il danno non patrimoniale da mancata progressione professionale o da illegittima procedura selettiva non è liquidabile automaticamente né mediante una percentuale del danno patrimoniale, ma richiede allegazioni e prove specifiche della lesione dell'immagine, della professionalità o di concrete chances di carriera.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoConcorsi pubbliciAppelloIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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