Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16401/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA dell'anno d'imposta 2005 emesso nei confronti di una società che aveva dedotto un contributo straordinario pari al 7,5% del fatturato, previsto in una scrittura integrativa non registrata collegata a un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo a un complesso alberghiero. L'Ufficio aveva contestato la non inerenza e la non competenza del costo. In appello la CTR aveva ritenuto che l'operazione integrasse una figura sintomatica di abuso del diritto, affermando che la scrittura era stata predisposta per creare vantaggi fiscali e negando tuttavia l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo ultrapetizione, violazione delle norme sulle sanzioni e motivazione apparente sulla loro inapplicabilità. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse introdotto una qualificazione in termini di abuso del diritto non contenuta nell'avviso, e deducendo ulteriori violazioni in tema di abuso/elusione, vantaggi fiscali rilevanti, omesso esame di fatti decisivi e prova del costo.

La decisione

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale della società contribuente, ritenendo fondati i rilievi con cui si denunciava l'erronea qualificazione della fattispecie in termini di abuso del diritto/elusione. La Corte osserva che l'Ufficio aveva contestato sin dall'origine la fittizietà e l'indeducibilità del costo per difetto di inerenza, competenza e certezza, non già una reale operazione elusiva; pertanto la controversia doveva essere esaminata sul piano della reale esistenza e deducibilità del costo, e non sul piano antielusivo. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e tutti i motivi del ricorso principale dell'Agenzia, compresi quelli sulle sanzioni, perché fondati sul presupposto dell'abuso del diritto. La sentenza impugnata viene cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di ultrapetizione dedotto da entrambe le parti nei rispettivi ricorsi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge dedotti nei ricorsi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per i vizi processuali dedotti nei ricorsi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per il motivo incidentale relativo all'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia per contestare la decisione sulle sanzioni.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la sanzionabilità della condotta.

  • artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dalla società per sostenere che la CTR avrebbe deciso su motivi non contenuti nell'avviso.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ribadisce che la norma antielusiva presuppone operazioni realmente poste in essere e prive di valide ragioni economiche, dirette al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti.

  • art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro di deducibilità dei costi e loro competenza.

  • artt. 5 e 11-bis d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamati nel ricorso incidentale con riferimento alla disciplina del valore della produzione e delle componenti deducibili.

  • art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di detrazione IVA.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti."

    È citato come disciplina generale antielusiva successiva, non applicabile alla fattispecie, utile solo a confermare la nozione di abuso del diritto.

Massime di principio

  • La clausola antielusiva presuppone operazioni realmente poste in essere, caratterizzate da un uso improprio o distorto dello strumento negoziale e finalizzate, in via prevalente o comunque non marginale, al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.
  • Non integra abuso del diritto la mera astratta possibilità di un vantaggio fiscale: occorre l'assenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio di imposta e l'accertamento della volontà dei contraenti di perseguire tale risultato.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta sin dall'origine la fittizietà del costo o dell'operazione, la controversia va decisa sul piano della reale esistenza, certezza, inerenza e competenza del costo, non su quello dell'elusione.
  • La qualificazione della fattispecie come abuso del diritto non è corretta se l'operazione non è realmente esistente ma solo apparente o fittizia; in tal caso non si discute di legittimo risparmio d'imposta, bensì di possibile frode o inesistenza del costo.
  • Le conseguenze sanzionatorie fondate sull'abuso del diritto presuppongono la previa configurabilità di una reale operazione elusiva; se tale presupposto manca, anche i motivi sulle sanzioni restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiAbuso del dirittoOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.