Cassazione Penale, Sentenza n. 26188/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 4, cod. proc. pen.) deducendo che il Pubblico Ministero all'udienza avrebbe formulato solo conclusioni in rito (richiesta di ripristino della misura e revoca del beneficio) e non conclusioni nel merito, con conseguente nullità per mancata partecipazione effettiva; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte territoriale non ha valutato compiutamente i presupposti della tenuità, limitandosi a ritenere integrato il reato poiché il rientro tardivo sarebbe avvenuto oltre le dodici ore previste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la presenza e la partecipazione del Pubblico Ministero all'udienza siano emerse dagli atti e che il fatto che il PM si sia limitato a conclusioni in rito non integri una nullità generale (la partecipazione va valutata sull'an e non sul quomodo). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha effettuato la valutazione complessiva e congiunta richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e della giurisprudenza di legittimità; per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., rinviando alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame conformemente al principio di diritto richiamato.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la partecipazione del Pubblico Ministero al processo va valutata quanto all'effettiva presenza (an) e non in relazione alla forma o al contenuto delle conclusioni rese (quomodo); la limitazione delle conclusioni del PM alle sole prospettazioni in rito non determina automaticamente nullita'.
art. 179, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nell'ambito della partecipazione del PM all'udienza; la mancata estensione delle conclusioni nel merito non è, di per sé, vizio insanabile se il PM era presente e ha partecipato al processo.
art. 131-bis cod. pen.
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede valutazione complessa e congiunta delle caratteristiche della fattispecie concreta; la mancata valutazione specifica da parte del giudice di merito rende necessario l'annullamento con rinvio.
art. 133, primo comma, cod. pen.
I criteri indicati dall'art. 133 (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) sono strumenti necessari anche per valutare la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis; la Corte ha richiamato l'obbligo di considerare tali elementi congiuntamente.
art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 385 cod. pen.
Norme richiamate nella descrizione del fatto storico-reattuale (inosservanza delle prescrizioni del regime di semilibertà e profili della fattispecie incriminatrice); la Corte d'appello ha valutato la sussistenza materiale del reato ai sensi di tali disposizioni senza però esaminare la possibile tenuità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 e art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021
Richiamate per la disciplina procedurale del trattamento del procedimento (norme emergenziali/procedurali riferite ai termini e al rito); non incideva sul merito della decisione sostanziale relativa alla tenuità.
Massime di principio
- La presenza del Pubblico Ministero all'udienza è valutata quanto alla sua effettiva partecipazione al processo (an) e non alla forma delle conclusioni: il PM puo' limitarsi a conclusioni in rito senza che ciò determini automaticamente nullità, salvo che la sua assenza o totale non partecipazione non abbia pregiudicato i diritti della difesa.
- Le eccezioni processuali rilevanti (ad es. inesatta partecipazione del PM) devono essere sollevate tempestivamente dalle parti in udienza; censure tardive hanno minori probabilità di accoglimento se dagli atti risulta la regolare partecipazione e le parti non hanno obiettato nel momento processuale opportuno.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione motivata e congiunta delle modalita' della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entita' del danno o del pericolo (art. 133 c.p.). L'omissione di tale analisi da parte del giudice di merito comporta annullamento e rinvio.
- In ipotesi di inosservanza di prescrizioni della semilibertà (ritorni tardivi di poche decine di minuti/ore), il giudice deve valutare non soltanto il superamento formale della soglia temporale, ma anche le ragioni del ritardo, la durata effettiva, la condotta complessiva dell'imputato e l'eventuale danno o pericolo concretamente causato per apprezzare la tenuità.
- Se il giudice di merito omette di svolgere la necessaria analisi sulla tenuità, la Corte di cassazione di norma annulla limitatamente a quel punto e rinvia al giudice territoriale per nuovo esame, piuttosto che decidere direttamente sulla tenuità, salvo casi di assoluta manifesta infondatezza.
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