Sentenza n. 795/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a – del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS- con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio interdittivo recante l’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli, deducendo, tra l’altro, l’omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale rispetto agli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023 e valorizzati nella motivazione dell’interdittiva. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto tali censure meritevoli di apprezzamento ai fini del fumus boni iuris, rilevando l’assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità che giustificassero la mancata interlocuzione procedimentale, e aveva disposto il riesame dell’interdittiva.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura di Napoli ha adottato un distinto provvedimento con cui ha applicato alla società le misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Secondo il TAR, tale misura consente la continuità dell’attività lavorativa e aziendale e supera l’efficacia dell’interdittiva impugnata, facendo venir meno l’interesse della società alla caducazione dell’atto. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché essere deciso nel merito. Il TAR ha evidenziato che la misura di prevenzione collaborativa non determina automatismi definitivi: alla sua scadenza il prefetto deve accertare il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa per rilasciare l’informazione antimafia liberatoria. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito processuale e della delicatezza della materia.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell’interdittiva antimafia impugnata, relativa all’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
L’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa consente la continuità dell’attività aziendale e supera l’efficacia dell’interdittiva impugnata, facendo venir meno l’interesse alla sua caducazione; tuttavia, alla scadenza della misura, il rilascio dell’informazione liberatoria presuppone uno specifico accertamento prefettizio e non consegue automaticamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, di una misura amministrativa di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, quando consente la continuità dell’attività aziendale e supera l’efficacia dell’interdittiva antimafia impugnata, determina il venir meno dell’interesse alla caducazione di quest’ultima e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La scadenza delle misure di prevenzione collaborativa non comporta automaticamente il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: è necessario che il prefetto accerti, sulla base delle analisi del gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.
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