Cassazione Civile, Ordinanza n. 17701/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per omessa dichiarazione di successione, in relazione a una dichiarazione di successione integrativa presentata tardivamente da una contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 31, comma 1, e 50 del D.Lgs. 346/1990 e dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente annullato le sanzioni sul presupposto della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa oltre un anno dall'apertura della successione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di imposta di successione, la tardiva presentazione della denuncia non è autonomamente sanzionata, salvo che si configuri una vera e propria omissione; tale omissione ricorre solo quando, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente. Poiché nel caso concreto la dichiarazione integrativa era stata presentata dopo il 1 aprile 1998 e comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento/liquidazione, la sanzione non era applicabile. La Corte ha inoltre ricordato che gli errori nella dichiarazione di successione sono emendabili e che il termine per la denuncia non ha natura decadenziale. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 1
denuncia di successione da presentare entro sei mesi dalla data di apertura della successione
La violazione del termine di presentazione non è più specificamente sanzionata, salvo che si traduca in omissione in senso proprio.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 33, comma 1
L'omissione della denuncia si verifica quando, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio precede la dichiarazione del contribuente.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 50
La norma sanziona l'omissione della denunzia, non la mera tardività della dichiarazione integrativa presentata prima dell'accertamento.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 52
Si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine stabilito dall'art. 37.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d
Ha sostituito l'art. 50 del D.Lgs. 346/1990 con decorrenza dal 1 aprile 1998.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Richiamato dall'Ufficio a sostegno delle sanzioni, ma ritenuto non idoneo a superare il principio per cui la mera tardività della denuncia non integra, di per sé, la fattispecie sanzionabile.
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, la semplice tardiva presentazione della denuncia non è di per sé sanzionabile, salvo che si concretizzi in omessa denuncia in senso proprio, cioè quando l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente.
- La nozione di omissione della denuncia va riferita alla situazione in cui, scaduto il termine legale, il contribuente non abbia ancora presentato la dichiarazione al momento dell'iniziativa accertativa dell'Ufficio.
- Gli errori contenuti nella dichiarazione di successione sono emendabili e correggibili anche oltre il termine di presentazione, poiché la dichiarazione non ha valore confessorio né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria.
- Il superamento del termine per la denuncia di successione non ha natura decadenziale ai fini della rettifica degli errori dichiarativi, e l'eventuale avviso di liquidazione incide solo sul regime dell'onere della prova nel processo.
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