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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34303/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio finanziario aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, fondato su accertamento sintetico mediante redditometro, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo legittimo l'atto impositivo. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, e che l'Ufficio non aveva notificato diniego entro il 31 luglio 2018. La documentazione allegata mostrava l'istanza, ma non la quietanza del pagamento dovuto.

La decisione

La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata della lite, riferita alla controversia pendente in Cassazione, implicava la dichiarazione del contribuente di non avere più interesse alla decisione sui motivi di ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo l'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017, e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia e la mancata notificazione del diniego comportano, nella specie, il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • l. 21 giugno 2017, n. 96

    Norma di conversione del d.l. n. 50/2017 richiamata quale base della definizione agevolata della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata della controversia tributaria e manifesta di non avere più interesse alla decisione, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La verifica della sopravvenuta carenza di interesse può fondarsi sulla documentazione prodotta a corredo della memoria difensiva, anche se l'istanza di definizione non sia accompagnata dalla quietanza del versamento, purché risulti la scelta processuale incompatibile con la prosecuzione del giudizio.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità per definizione agevolata della lite, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione della controversia tributaria, e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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