Sentenza n. 1624/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Regione Calabria, Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente, Settore 2, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sviluppo sostenibile, prot. 117735 del 9 marzo 2022, con il quale si sospende il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Centrale Gas Crotone; - del Parere della Regione Calabria, Dipartimento tutela dell'ambiente, Struttura tecnica di valutazione, VIA –AIA – VI, prot. n. 82381 del 18 febbraio 2022, posto a fondamento del provvedimento di sospensione; - del provvedimento della Regione Calabria, Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente, Settore 2, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sviluppo sostenibile, prot. n. 211143 del 4 maggio 2022, che ribadisce e ulteriormente specifica il provvedimento di sospensione del procedimento di riesame; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali di sospensione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Centrale Gas Crotone, nonché il parere tecnico presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento regionale che sospendeva il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Centrale Gas Crotone, il parere della Struttura tecnica di valutazione posto a fondamento della sospensione e il successivo atto regionale che confermava e specificava ulteriormente tale sospensione. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 20 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che il 26 maggio 2023 era stato adottato il decreto di compatibilità ambientale MASE VA DEC 2023-270, con il quale il procedimento di verifica si era concluso e l'impianto era stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto vincolante, ai fini della definizione del giudizio, la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Ha precisato che il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'andamento del processo e della definizione della controversia per una questione meramente processuale.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione con cui il ricorrente manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, poiché il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito una controversia quando la parte titolare dell'interesse azionato dichiara che tale interesse è venuto meno.
- La sopravvenuta definizione o conclusione del procedimento amministrativo oggetto della controversia può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso, se tale carenza è dichiarata dalla parte ricorrente.
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