Cassazione Penale, Sentenza n. 20171/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del 03/12/2024 con due censure: (1) l'omessa esclusione della parte civile (Associazione A.P.S. Controtempi) nonostante la restituzione degli atti al pubblico ministero e la successiva istanza di sospensione con messa alla prova presentata dall'imputato; (2) l'illegittima liquidazione, a favore della parte civile, delle spese processuali (3.024,00 euro) nonostante la pronuncia di non luogo a procedere/proscioglimento per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (mancata esclusione della parte civile), confermando la regola dell'immanenza della parte civile e la possibilità per essa di mantenere i propri diritti in seguito alla regressione del procedimento. Ha invece accolto il secondo motivo: è stata ritenuta illegittima la liquidazione delle spese in favore della parte civile a seguito della declaratoria di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova, perchè la sentenza di proscioglimento non è fondata su accertamento probatorio idoneo a pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili relative alla liquidazione delle spese (importo eliminato). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 604-bis cod. pen.
Norma di imputazione del reato ascritto all'imputato; contestazione originaria del procedimento penale
art. 464-ter cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova presentata dall'imputato
art. 464-quinquies cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la possibilità di imporre prescrizioni nell'ambito della messa alla prova, il cui rispetto è condizione per l'esito positivo dell'istituto
art. 464-septies cod. proc. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova; la Corte ne interpreta gli effetti come incompatibili con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile
art. 538 cod. proc. pen.
Norma richiamata in rapporto alle statuizioni sul processo e sugli oneri delle spese, qui contestata in riferimento alla possibilità di liquidare spese a favore della parte civile in ipotesi di proscioglimento non definitivo
art. 100 cod. proc. pen.
Regola la procura speciale per la costituzione di parte civile e l'efficacia della costituzione stessa in ogni grado e stato del processo (principio di immanenza della parte civile)
Massime di principio
- La costituzione di parte civile, se intervenuta validamente in primo grado con procura speciale, mantiene efficacia anche dopo la regressione del procedimento: la parte civile conserva i diritti processuali (principio di immanenza).
- Se il procedimento si estingue per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.), la sentenza di proscioglimento non è fondata su un accertamento probatorio pieno e, pertanto, non può comportare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile.
- La parte civile che ritenga insoddisfacenti le prescrizioni o il risarcimento correlato alla messa alla prova deve agire in sede civile autonoma per ottenere il risarcimento dei danni o le somme richieste; non può ottenere la liquidazione delle spese processuali in favore suo sulla base della sentenza di estinzione per messa alla prova.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi relativi alla qualificazione formale della presenza della parte civile possono risultare inammissibili se la giurisprudenza consolidata conferma l'efficacia persistente della costituzione di parte civile dopo la regressione/ restituzione degli atti.
- In situazioni analoghe, il giudice deve astenersi dal pronunciarsi in senso definitivo sulla responsabilità o dal gravare l'imputato di oneri civili derivanti dal processo quando l'estinzione del reato non consente un accertamento sul merito fondato su prove.
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