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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20171/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del 03/12/2024 con due censure: (1) l'omessa esclusione della parte civile (Associazione A.P.S. Controtempi) nonostante la restituzione degli atti al pubblico ministero e la successiva istanza di sospensione con messa alla prova presentata dall'imputato; (2) l'illegittima liquidazione, a favore della parte civile, delle spese processuali (3.024,00 euro) nonostante la pronuncia di non luogo a procedere/proscioglimento per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (mancata esclusione della parte civile), confermando la regola dell'immanenza della parte civile e la possibilità per essa di mantenere i propri diritti in seguito alla regressione del procedimento. Ha invece accolto il secondo motivo: è stata ritenuta illegittima la liquidazione delle spese in favore della parte civile a seguito della declaratoria di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova, perchè la sentenza di proscioglimento non è fondata su accertamento probatorio idoneo a pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili relative alla liquidazione delle spese (importo eliminato). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 604-bis cod. pen.

    Norma di imputazione del reato ascritto all'imputato; contestazione originaria del procedimento penale

  • art. 464-ter cod. proc. pen.

    Disciplina dell'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova presentata dall'imputato

  • art. 464-quinquies cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la possibilità di imporre prescrizioni nell'ambito della messa alla prova, il cui rispetto è condizione per l'esito positivo dell'istituto

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Stabilisce l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova; la Corte ne interpreta gli effetti come incompatibili con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto alle statuizioni sul processo e sugli oneri delle spese, qui contestata in riferimento alla possibilità di liquidare spese a favore della parte civile in ipotesi di proscioglimento non definitivo

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Regola la procura speciale per la costituzione di parte civile e l'efficacia della costituzione stessa in ogni grado e stato del processo (principio di immanenza della parte civile)

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile, se intervenuta validamente in primo grado con procura speciale, mantiene efficacia anche dopo la regressione del procedimento: la parte civile conserva i diritti processuali (principio di immanenza).
  • Se il procedimento si estingue per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.), la sentenza di proscioglimento non è fondata su un accertamento probatorio pieno e, pertanto, non può comportare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile.
  • La parte civile che ritenga insoddisfacenti le prescrizioni o il risarcimento correlato alla messa alla prova deve agire in sede civile autonoma per ottenere il risarcimento dei danni o le somme richieste; non può ottenere la liquidazione delle spese processuali in favore suo sulla base della sentenza di estinzione per messa alla prova.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi relativi alla qualificazione formale della presenza della parte civile possono risultare inammissibili se la giurisprudenza consolidata conferma l'efficacia persistente della costituzione di parte civile dopo la regressione/ restituzione degli atti.
  • In situazioni analoghe, il giudice deve astenersi dal pronunciarsi in senso definitivo sulla responsabilità o dal gravare l'imputato di oneri civili derivanti dal processo quando l'estinzione del reato non consente un accertamento sul merito fondato su prove.

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