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Sentenza

Sentenza n. 1129/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento silenzio serbato dai comuni di Giaveno e di Trana formato su istanza di accesso civico presentata con pec 9-1-2026.

Giustizia amministrativa202600492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dai Comuni di Giaveno e di Trana su un'istanza di accesso civico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno presentato il 9 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, un'istanza di accesso civico ai Comuni di Avigliana, Giaveno e Trana, avente a oggetto i regolamenti previsti dalla legge n. 36/2001 e, in caso di mancata adozione, i dati e documenti detenuti dagli enti e diretti all'attuazione della relativa disciplina. Il Comune di Avigliana ha riscontrato l'istanza trasmettendo il regolamento, la deliberazione consiliare di approvazione e la mappa delle localizzazioni. I Comuni di Giaveno e Trana, invece, non hanno risposto entro il termine legale di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio, notificandolo il 5 marzo 2026 e depositandolo il 6 marzo 2026. Nelle more, il Comune di Giaveno ha trasmesso la deliberazione consiliare, il regolamento, il prontuario orientativo e la planimetria relativi agli impianti radioelettrici e alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il Comune di Trana ha comunicato che il regolamento non era stato adottato, dichiarando tuttavia l'avvio dell'istruttoria per la sua futura adozione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la scadenza del termine legale e dopo l'instaurazione del giudizio, le amministrazioni hanno soddisfatto le domande sostanziali delle ricorrenti: il Comune di Giaveno mediante trasmissione della documentazione richiesta e il Comune di Trana mediante il riconoscimento dell'inesistenza del regolamento richiesto e la comunicazione dell'attività istruttoria avviata. La soddisfazione sopravvenuta della pretesa ha eliminato l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei due Comuni, non costituiti, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso. I Comuni sono stati condannati al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Accesso civico a dati e documenti

    La disposizione costituisce la base dell'istanza di accesso civico e impone all'amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013

    termine legale di trenta giorni

    Il mancato riscontro entro trenta giorni integra il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di accesso civico.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzato per impugnare il silenzio formatosi sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato dal provvedimento nel contesto della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la scadenza del termine previsto per evadere un'istanza di accesso civico e dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione soddisfa la pretesa mediante ostensione dei documenti richiesti oppure dichiara l'inesistenza della documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e il giudizio deve essere definito con cessazione della materia del contendere.
  • La comunicazione dell'inesistenza presso l'amministrazione del documento richiesto può soddisfare la domanda di accesso limitatamente a quel documento, anche quando l'amministrazione rappresenti di avere avviato attività istruttoria finalizzata alla futura adozione dell'atto richiesto.
  • Quando l'amministrazione adempie alla richiesta di accesso solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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