Parere n. 936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, depositato dalla signora Di Ciaula Albina contro il Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9136 del 17 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9136 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione della procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione del compendio immobiliare occupato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, comproprietaria di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza decreto di esproprio, ha impugnato la nota comunale che sospendeva il procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Consiglio comunale nel 2020. Ha dedotto che la deliberazione consiliare avrebbe interrotto il termine per l’usucapione e dimostrato il venir meno dell’animus rem sibi habendi dell’amministrazione; che l’occupazione illegittima non costituirebbe possesso utile all’usucapione, poiché integrerebbe un illecito permanente e altrimenti si reintrodurrebbero forme di espropriazione indiretta; e che l’azione civile precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha difeso la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione. Il Consiglio di Stato ha qualificato sostanzialmente la domanda come azione di accertamento negativo dell’usucapione del Comune e positivo della persistente comproprietà della ricorrente, verificando se tale azione fosse proponibile mediante ricorso straordinario e rientrasse nella giurisdizione amministrativa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile, assorbendo la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto che, al di là della formale richiesta di annullamento della nota comunale, la ricorrente mirasse a ottenere una pronuncia dichiarativa sulla mancata acquisizione della proprietà per usucapione da parte del Comune e sulla persistenza del proprio diritto dominicale. Tale domanda eccede il perimetro tipicamente impugnatorio del ricorso straordinario, che consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia ha come oggetto principale il diritto soggettivo di proprietà e ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti, non è applicabile perché nel caso concreto la titolarità della proprietà non è una questione pregiudiziale incidentale, ma costituisce l’oggetto principale della domanda.
Osservazioni
Qualificazione della domanda
La domanda deve essere qualificata in base al suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato. Nel caso concreto, la richiesta di annullamento della nota comunale dissimula un’azione di accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione da parte del Comune e di accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà della ricorrente.
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Non può essere utilizzato per proporre un’azione autonoma di accertamento.
Giurisdizione sulla proprietà
La controversia riguarda principalmente il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e deve essere devoluta al giudice ordinario. Non opera l’art. 8, comma 1, c.p.a., poiché la proprietà non costituisce una questione pregiudiziale o incidentale, ma l’oggetto principale della domanda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione costituisce il fondamento della deliberazione comunale del 2020 volta all’acquisizione sanante dell’area occupata, ma il parere non esamina nel merito i relativi presupposti.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria ed è diretto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La disposizione esclude il ricorso straordinario per controversie aventi a oggetto principale diritti soggettivi appartenenti alla giurisdizione ordinaria.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
La conoscenza incidentale dei diritti non è applicabile quando il diritto di proprietà costituisce la questione principale e la pronuncia richiesta avrebbe natura direttamente dichiarativa.
parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 992/2020
Anche in sede giustiziale il Consiglio di Stato può qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto effettivo, prescindendo dalla qualificazione formale della parte.
parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 502/2026
Conferma la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario e la sua limitazione alle azioni di annullamento.
parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1349/2025
Richiamato a conferma dell’esclusione delle azioni di accertamento dal perimetro del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalla parte e dalla forma processuale utilizzata.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e non consente la proposizione di un’azione autonoma di accertamento.
- Quando la controversia ha come oggetto principale l’accertamento della titolarità di un diritto soggettivo di proprietà, essa appartiene alla giurisdizione ordinaria e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario.
- La possibilità per il giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti non opera quando il diritto soggettivo costituisce il thema decidendum principale e la pronuncia richiesta avrebbe efficacia direttamente dichiarativa su tale diritto.
Inammissibilità del ricorso straordinario sull’accertamento della proprietà e dell’usucapione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una comproprietaria privata contro il Comune di Modugno, in relazione alla sospensione di una procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la controversia avesse natura sostanzialmente civilistica e che la domanda eccedesse i limiti del ricorso straordinario.
Fatti e procedimento di acquisizione sanante
La ricorrente è comproprietaria di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in assenza di un provvedimento di espropriazione.
Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante dell’intera area ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici l’avvio del procedimento attuativo e gli adempimenti relativi al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.
Poiché il procedimento non era stato avviato, la ricorrente aveva sollecitato l’amministrazione. Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici aveva quindi comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa dell’accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell’eventuale acquisto per usucapione del compendio immobiliare da parte del Comune.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che:
- la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione e avrebbe escluso l’animus rem sibi habendi del Comune;
- il termine per l’usucapione non avrebbe potuto decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma, secondo la sua prospettazione, dalla successiva entrata in vigore dell’art. 42-bis introdotto dalla l. n. 111/2011;
- l’occupazione illegittima non avrebbe costituito possesso utile ai fini dell’usucapione, trattandosi di un illecito permanente;
- riconoscere effetti acquisitivi al decorso del tempo avrebbe comportato la reintroduzione di forme di espropriazione indiretta o larvata;
- l’azione civile precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe integrato una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà.
Qualificazione sostanziale della domanda
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui anche in sede giustiziale il giudice può qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto effettivo, prescindendo dalla forma e dal nomen iuris utilizzati dalla parte.
Nel caso concreto, la domanda non è stata ritenuta una mera azione di annullamento della nota comunale. Attraverso l’annullamento, la ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere:
- l’accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune;
- l’accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà;
- il riconoscimento dell’efficacia interruttiva della deliberazione consiliare del 2020;
- l’affermazione dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione;
- l’esclusione di qualsiasi rinuncia abdicativa alla proprietà.
Limiti del ricorso straordinario
Ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Sezione, il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente esclusivamente azioni volte all’annullamento di provvedimenti amministrativi mediante una pronuncia caducatoria.
L’azione di accertamento, invece, non può essere esercitata attraverso il ricorso straordinario. La forma impugnatoria utilizzata dalla ricorrente non può quindi trasformare in una domanda di annullamento una pretesa che, nella sostanza, mira a ottenere una pronuncia dichiarativa sulla proprietà e sull’usucapione.
Giurisdizione ordinaria sulla proprietà
La Sezione ha inoltre applicato l’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso solo per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La questione principale concerneva la titolarità del diritto di proprietà sul compendio immobiliare e l’eventuale acquisto originario del bene da parte del Comune per usucapione. Si tratta di diritti soggettivi la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.
Non era applicabile l’art. 8, comma 1, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, questioni relative a diritti. Tale previsione opera infatti solo quando il diritto costituisce una questione pregiudiziale o incidentale necessaria per decidere una controversia amministrativa. Nel caso esaminato, invece, la proprietà rappresentava l’oggetto principale della domanda e la ricorrente chiedeva una pronuncia direttamente dichiarativa.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le questioni relative alla decorrenza e all’interruzione dell’usucapione, all’idoneità dell’occupazione illegittima a fondare il possesso utile e agli effetti dell’azione risarcitoria precedentemente promossa.
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