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Ordinanza

Ordinanza n. 2923/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n.480/2024 emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Monza, giudice del lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha rilevato che nel fascicolo è presente documentazione non immediatamente consultabile relativa alla prova della notificazione del titolo esecutivo. Poiché l'azione esecutiva nei confronti di un'amministrazione pubblica è soggetta al previo adempimento previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ossia alla notificazione del titolo esecutivo e al decorso del termine di centoventi giorni, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la prova della notificazione. È stata inoltre richiesta una nota del difensore del ricorrente indicante i soggetti istituzionali destinatari, le modalità della notificazione e le ragioni dell'individuazione di uno specifico domicilio digitale quale sede reale dell'amministrazione. L'acquisizione è stata disposta anche in vista dell'eventuale rilievo officioso di una questione di inammissibilità, da sottoporre al contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando al ricorrente di depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la prova della notificazione del titolo esecutivo, accompagnata dalla nota esplicativa del difensore sui destinatari, sulle modalità della notificazione e sull’individuazione del domicilio digitale dell’amministrazione. La successiva trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Il Collegio si è riservato di valutare, all’esito, l’eventuale inammissibilità del giudizio per mancato assolvimento delle condizioni previste dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Norme richiamate

  • artt. 63 e ss. c.p.a.

    Richiamati quale base normativa degli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    prima del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, “il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”

    La notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni costituiscono condizioni preliminari per procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione; la loro mancanza può determinare l’inammissibilità dell’azione.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone il previo contraddittorio delle parti sulle questioni rilevate d’ufficio dal giudice, inclusa l’eventuale inammissibilità del ricorso.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della successiva udienza di trattazione alla camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo secondo modalità idonee e il rispetto del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando la prova della notificazione del titolo esecutivo non è immediatamente verificabile dal fascicolo informatico, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria, richiedendo al ricorrente sia la documentazione notificatoria sia una specifica indicazione dei destinatari, delle modalità di notifica e del domicilio digitale individuato come sede reale dell’amministrazione.
  • L’eventuale inammissibilità del giudizio rilevata d’ufficio per mancato assolvimento delle condizioni preliminari all’esecuzione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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