Sentenza n. 1108/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Gussago n. 9 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto “esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva degli atti costituenti la variante generale del piano di governo del territorio vigente, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n.12/2005 e s.m.i.”, il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 21 dicembre 2022; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale di Gussago n. 57 del 20 settembre 2021 di “adozione della seconda variante generale al piano di governo del territorio ai sensi dell'art. 13 - comma 13 - della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari di adozione e approvazione definitiva della variante generale al Piano di governo del territorio, nella parte relativa all'inclusione dei terreni del ricorrente nell'Ambito di Trasformazione AdT-I
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la variante generale al PGT di Gussago sostenendo che l'inclusione dei suoi terreni, precedentemente classificati come area agricola di salvaguardia, nell'Ambito di Trasformazione AdT-I fosse illegittima. Ha dedotto: irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della scelta, poiché l'attuazione dell'ambito avrebbe richiesto un piano attuativo e la collaborazione del proprietario, che si era opposto; difetto di istruttoria e illogicità nella determinazione del fabbisogno abitativo, per omessa considerazione del calo demografico, delle abitazioni non occupate e del consumo di suolo; difetto di motivazione, anche in relazione alla trasformazione di terreni agricoli utilizzati per l'attività d'impresa, alla presenza dell'abitazione e dei fabbricati aziendali e ai rilievi regionali sul dimensionamento del piano; violazione dell'art. 12, comma 1, della l.r. Lombardia n. 12/2005, assumendo che le norme tecniche del Documento di Piano imponessero un'attuazione unitaria dell'intero ambito, in contrasto con la possibilità di procedere per stralci funzionali. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 11, comma 2-bis, della medesima legge regionale, senza specifica articolazione della censura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il dissenso del proprietario non limita il potere comunale di individuare, nella pianificazione generale, ambiti suscettibili di trasformazione: i presupposti soggettivi per la presentazione e approvazione dei piani attuativi riguardano la fase successiva e non attribuiscono al proprietario un potere di veto. L'individuazione dell'ambito nel Documento di Piano non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; fino all'approvazione del piano attuativo restano applicabili le regole del Piano delle Regole e sono consentiti gli interventi conservativi sugli edifici esistenti. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché le scelte urbanistiche e la determinazione del fabbisogno insediativo costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo per errori di fatto, travisamenti, arbitrarietà o manifeste illogicità. Il Comune aveva considerato i dati demografici, elaborato scenari previsionali e inserito la variante in una strategia complessiva di riduzione del consumo di suolo, con riclassificazione agricola di superfici più ampie rispetto a quelle interessate dalle nuove trasformazioni. Non è stato riconosciuto un affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione agricola, in assenza di convenzioni urbanistiche, accordi, giudicati favorevoli o altri atti idonei. Non è stata ravvisata neppure disparità di trattamento, poiché non era dimostrata l'identità delle situazioni comparate. L'inclusione nell'ambito non comportava ablazione, vincolo espropriativo o espulsione dell'attività agricola, ma consentiva la conservazione e manutenzione dell'esistente. Il quarto motivo è stato respinto perché la previsione di estendere la progettazione del piano attuativo all'intero ambito riguarda la coerenza della pianificazione attuativa e non esclude l'esecuzione successiva per stralci funzionali; la normativa comunale e quella regionale operano su piani diversi e sono compatibili. La censura relativa all'art. 11, comma 2-bis, della l.r. n. 12/2005 è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12 l.r. Lombardia n. 12/2005
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione disciplina i piani attuativi comunali e i presupposti soggettivi per la loro presentazione e approvazione, ma opera nella fase attuativa e non limita il potere comunale di individuare gli ambiti di trasformazione nella pianificazione generale.
art. 8, comma 3, l.r. Lombardia n. 12/2005
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il Documento di Piano non contiene previsioni produttive di effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; l'individuazione di un ambito di trasformazione costituisce una scelta programmatoria, la cui concreta realizzazione è rimessa alla successiva fase attuativa.
art. 9, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione del fabbisogno abitativo, ma il giudice ritiene che il Comune abbia adeguatamente istruito e motivato le scelte insediative.
art. 8.4 Nta del Documento di Piano
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'estensione della progettazione del piano attuativo all'intero ambito serve a garantire la coerenza complessiva del disegno urbanistico e non impedisce la successiva esecuzione degli interventi per stralci funzionali.
art. 11, comma 2-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La censura di violazione della disposizione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Il dissenso del proprietario dei terreni non attribuisce a quest'ultimo un potere di veto sulla pianificazione urbanistica generale: il Comune può individuare un ambito di trasformazione anche quando la sua successiva attuazione richieda l'iniziativa o la collaborazione dei proprietari.
- I presupposti soggettivi richiesti per la presentazione e approvazione dei piani attuativi riguardano la fase attuativa e non limitano il potere dell'amministrazione di individuare, nel Documento di Piano, gli ambiti potenzialmente suscettibili di trasformazione.
- L'inclusione di un'area in un ambito di trasformazione, quando il Documento di Piano non produce effetti diretti sul regime giuridico del suolo e consente la conservazione dell'esistente nelle more dell'attuazione, non determina di per sé ablazione, vincolo espropriativo o illegittima compressione dell'attività agricola e del diritto di abitazione.
- Le scelte urbanistiche costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, travisamenti, violazioni procedurali, arbitrarietà o manifeste illogicità; il mero dissenso del proprietario sul fabbisogno insediativo o sul consumo di suolo non è sufficiente.
- La mera preesistenza di una disciplina urbanistica più favorevole non fonda un affidamento qualificato alla sua conservazione; una motivazione rafforzata sulla modifica della destinazione urbanistica è richiesta solo in presenza di specifiche situazioni qualificanti, quali convenzioni di lottizzazione, accordi con l'amministrazione, giudicati favorevoli o altre posizioni giuridiche differenziate.
- La prescrizione secondo cui la progettazione del piano attuativo deve riguardare l'intero ambito non è incompatibile con la successiva esecuzione degli interventi mediante stralci funzionali, poiché progettazione unitaria e realizzazione per fasi operano su piani distinti.
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