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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 775/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di incendio ex art. 423 cod. pen., sostenendo in tre motivi: (1) il fatto non integrerebbe l'incendio in quanto le fiamme non avrebbero assunto proporzioni tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e andrebbe al più configurato un danneggiamento; (2) la condotta sarebbe riconducibile all'art. 424, comma 1 (danneggiamento), con vizio di motivazione perché la Corte avrebbe trascurato la mancata prova del pericolo concreto di incendio; (3) comunque l'agente avrebbe agito con l'intento specifico di danneggiare un bene (lo scooter) e non di provocare un incendio di vaste proporzioni, configurando al più l'art. 424, comma 2. In sostanza il ricorso mira a una diversa qualificazione giuridica della condotta e a contestare la valutazione probatoria sulla portata e pericolosità del fuoco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, nel loro complesso, contraddittori e tesi a rinnovare la valutazione di merito (censura di fatti e prove), il che è estraneo al giudizio di legittimità. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui al momento dell'intervento dei Vigili del fuoco le fiamme avevano un'altezza di circa tre metri, avevano lambito i muri dell'edificio, avevano interessato una tapparella di plastica e avevano prodotto esplosione di vetri; inoltre era stata segnalata la presenza di una bombola di gas con fiammata rivolta verso lo scooter. Alla luce di tali elementi la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come incendio ex art. 423 cod. pen. e ha escluso la riqualificazione ex art. 424. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen. (incendio)

    La Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 423 ritenendo che si fosse verificato un incendio in senso giuridico: fuoco divampante in vaste proporzioni, diffusivo e non facilmente estinguibile, idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità. La valutazione si è basata sulle dimensioni delle fiamme, sulla loro rapidità di propagazione, sul coinvolgimento di parti dell'edificio e sulla presenza di una bombola di gas.

  • art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio / danneggiamento)

    La Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 424, ritenendo che la fattispecie aggravata dell'incendio fosse già integrata per le caratteristiche del rogo e per l'elemento soggettivo che, secondo i giudici di merito, non era limitato alla sola volontà di danneggiare il bene ma anche alla finalità di provocare un incendio rilevante.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi in cassazione)

    Richiamato per indicare la ricostruzione sintetica dei motivi di ricorso ai fini della loro valutazione in cassazione; la Corte osserva che i motivi risultano inconciliabili e in parte riproposizione di questioni di fatto.

  • art. 23, co. 8 D.L. 28/10/2020 n.137 (discipline processuali straordinarie e conversione)

    Citato in relazione alla mancanza di richiesta di discussione orale; non incide sul merito della decisione, ma sulla procedura (requisitoria scritta del P.M.).

  • art. 616 cod. proc. pen. (Cassa delle ammende)

    La Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle ammende, tenuto conto di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di incendio ex art. 423 occorre dimostrare che il fuoco abbia assunto proporzioni e caratteristiche tali da essere diffusivo, non facilmente estinguibile e idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità; non ogni atto di appiccare fuoco è automaticamente 'incendio'.
  • La valutazione sulla dimensione e sulla pericolosità del fuoco è questione di fatto riservata ai giudici di merito; la Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a riproporre una diversa lettura dei fatti senza dedurre questioni di diritto specifiche e non manifestamente infondate.
  • La riqualificazione del fatto da incendio a danneggiamento (o viceversa) richiede un esame preciso dell'elemento soggettivo (dolo generico dell'incendio vs dolo specifico del danneggiamento) e dell'evento materiale: se emergono elementi oggettivi di propagazione e pericolo per la pubblica incolumità la qualificazione come incendio è giustificata.
  • La presenza di circostanze aggravanti dal punto di vista del pericolo (es. bombole di gas, vicinanza di parti strutturali, rapida propagazione, coinvolgimento di abitazioni) rinforza la qualificazione come incendio e complica la possibilità di riqualificazione in sede di legittimità.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici, coerenti e fondati su questioni di diritto o su vizi di motivazione logicamente deducibili; motivi contraddittori o che mirano solo a rivalutare le prove sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.

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