Cassazione Penale, Sentenza n. 7334/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Raffaelli era stato condannato in appello per istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 c.p.) in relazione alla consegna, nascosta dentro un giornale, di una busta con 10.000 euro al vicesindaco Mazzoni quale ringraziamento per il rilascio di un'autorizzazione allo stabilimento "Chimera". L'imputato aveva sostenuto che si trattava di una donazione/beneficenza; la Corte d'appello ritenne invece che la somma servisse a creare un rapporto "privilegiato" e quindi integrasse l'istigazione alla corruzione impropria susseguente. Con ricorso in Cassazione Raffaelli denunciava, tra l'altro, mutazione del fatto, errata qualificazione giuridica e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato l'impianto di fatto/diritto ma ha annullato la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato (fatto del 10/08/2016; prescrizione risultante 10/02/2024). Perciò le statuizioni penali della Corte d'appello (pena detentiva con beneficio, interdizione dai pubblici uffici, confisca della somma) sono inefficaci: la confisca non può essere mantenuta dopo l'estinzione del reato; la sanzione accessoria di cui all'art. 317‑bis c.p. non poteva essere applicata al momento del fatto perché estesa al corruttore solo con legge n.3/2019.
Norme richiamate
art. 322 cod. pen., comma 1
la locuzione "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"
La Corte interpreta la formulazione come idonea a comprendere anche l'istigazione alla corruzione impropria susseguente: il termine "per" ha valenza anche causale e non solo finalistica, quindi è punibile anche l'offerta successiva all'esercizio del potere quando essa sia idonea a creare un rapporto di favore futuro e frodare l'imparzialità amministrativa.
art. 318 cod. pen.
la locuzione "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"
Rilevanza ai fini della determinazione della pena e del calcolo della prescrizione; la riforma normativa ha rimodellato il concetto di "corruzione impropria" sul criterio dell'esercizio della funzione/potere, lettura che la Corte applica anche all'istigazione.
art. 317-bis cod. pen.
La norma che prevede l'interdizione dai pubblici uffici per il corruttore è stata estesa al corruttore solo con legge n.3/2019; non poteva quindi essere applicata al fatto commesso nel 2016 senza violare il principio di legalità.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che non si è in presenza di prova di innocenza evidente tale da escludere il fatto "ictu oculi"; pertanto non si annulla la qualificazione del fatto per manifesta innocenza.
art. 240 e art. 322-ter cod. pen. (norme sulla confisca)
La confisca facoltativa della somma sequestrata non può essere disposta quando il reato si estingue per prescrizione: la somma è mero mezzo di esecuzione e la confisca è consentita solo in caso di condanna definitiva.
Legge n. 3 del 9 gennaio 2019
Ha esteso talune pene accessorie (art. 317-bis c.p.) anche al corruttore; la Corte ricorda che tali estensioni non possono retroagire rispetto a fatti anteriori.
Massime di principio
- L'istigazione alla corruzione impropria (art. 322, comma 1) può essere configurabile anche quando l'offerta è successiva all'atto pubblico: la giurisprudenza interpreta "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" in senso ampio, comprensivo della creazione di un rapporto finalizzato a favori futuri.
- La prova della tipicità in questi casi può fondarsi su elementi concreti (consegna occulta, ringraziamenti, contesto procedimentale) che escludono la causalità alternativa (es. beneficenza), sebbene la valutazione sia di merito.
- Nei reati di pericolo presunto (come l'istigazione alla corruzione) non è sempre necessario provare un danno concreto: è sufficiente che la condotta rientri nel tipo legale e sia idonea a minare l'imparzialità/ buon andamento amministrativo.
- Il calcolo della prescrizione si effettua sulla base della pena prevista all'epoca del fatto: modifiche legislative successive che aumentino o introducano pene accessorie non si applicano retroattivamente.
- Se il reato si estingue per prescrizione, le statuizioni accessorie (interdizioni) introdotte dopo il fatto e la confisca facoltativa della somma non possono essere mantenute; la confisca della somma sequestrata è possibile solo in caso di condanna definitiva.
- Per difendersi efficacemente in fatti analoghi è importante documentare in modo credibile la causalità alternativa (donazione, beneficenza, erogazione istituzionale) e l'assenza di intenti di creare rapporti di favore; nascondere la somma o consegnarla in modo occulto rende meno credibile la tesi della liberalità.
- Le questioni interpretative tra corruzione antecedente e susseguente richiedono attenzione: anche se la norma può sembrare simmetrica, la giurisprudenza ha ammesso la punibilità della istigazione susseguente quando la condotta privata è idonea a influire sull'imparzialità attraverso la creazione di un rapporto privilegiato.
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