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Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 270/2023 depositata in data 12/07/2023

Giustizia amministrativa202502381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 270/2023, relativa al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva accertato il suo diritto alla carta docente, per l'importo di 500 euro per ciascuna delle annualità 2018/2019 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Nel ricorso la pretesa è stata riferita anche agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, ma tali annualità non erano comprese nel titolo giudiziale da eseguire. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza, nonostante il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione, che non risultava effettuata neppure parzialmente. Le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Pavia, distratte in favore dei difensori, non sono state comprese nell'oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti delle annualità coperte dal titolo giudiziale, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia quanto agli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Ha escluso dall'ottemperanza le annualità 2019/2020 e 2020/2021, perché non contemplate dalla sentenza da eseguire, e le spese di lite del precedente giudizio, non essendo stata proposta domanda di ottemperanza al riguardo. Considerato il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l'assenza di pagamenti anche parziali e la mancata contestazione del credito da parte del Ministero, ha ordinato all'amministrazione di provvedere integralmente entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, prevedendo un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate per la fondatezza solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione coattiva del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale soltanto nei limiti oggettivi e soggettivi del comando contenuto nella sentenza da eseguire; non possono essere riconosciute annualità o pretese ulteriori rispetto a quelle accertate dal titolo.
  • Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento, la mancata esecuzione anche parziale consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti e alla mancata indicazione di attività esecutive, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum della pretesa portata dal titolo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone poteri, termine di intervento e possibilità di delega.
  • L'azione di ottemperanza deve essere proposta specificamente anche per le statuizioni sulle spese di lite; le spese distratte in favore dei difensori non rientrano nell'oggetto del giudizio se la parte non ne chiede l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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