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Ordinanza

Ordinanza n. 3169/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1754/2024 pubbl. il 16/10/2024 RG n. 1587/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202511398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina, ritenuta competente in via territoriale inderogabile. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, compresa quella sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1754/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua quale giudice competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. In applicazione dell'art. 47 c.p.a., il collegio ha inoltre considerato la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Nell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata conduce, nel caso concreto, all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice competente entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Quando, secondo le regole di ripartizione interna previste dall'art. 47 c.p.a., la controversia appartiene alla competenza di una sezione staccata del TAR, la sede centrale deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente, consentendo la riassunzione nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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