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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45109/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame delle misure cautelari reali, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo nei confronti di Stillitani, imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e mancanza/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe operato una lettura parziale delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa (Paolo Cesar Manzoni Miranda) e che, valutate congiuntamente, tali dichiarazioni proverebbero il fumus commissi delicti e l'esistenza di una minaccia implicita riconducibile a condotte estorsive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel riesame delle misure cautelari reali, il motivo devolvibile in cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1 c.p.p., è la 'violazione di legge' intesa come mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente (vizi formali/processuali), ma non la mera illogicità manifesta della motivazione. Le doglianze del ricorrente attengono alla valutazione della prova e alla tenuta logico-argomentativa del provvedimento (sindacato della motivazione), profili non assimilabili al vizio di violazione di legge devolvibile a questa Corte. Essendo parte pubblica ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi per i quali è proponibile ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di riesame delle misure cautelari; la Corte interpreta che, in tale ambito, è devoluta in cassazione la sola 'violazione di legge' intesa come mancanza o apparente motivazione, non la mera illogicità della motivazione.

  • Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Ferazzi in proc. Bevilacqua)

    Riporta il principio secondo cui nella nozione di 'violazione di legge' rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente, correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

  • Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)

    Conferma i limiti del sindacato in cassazione sui provvedimenti di riesame delle misure cautelari reali.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Definisce la motivazione 'apparente' come affetta da vizi tali da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli)

    Richiama i criteri per valutare la sufficienza della motivazione e i limiti del sindacato in cassazione.

  • Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 (Gabriele)

    Ulteriore giurisprudenza che delimita la nozione di motivazione apparente e i casi di devoluzione in cassazione dei provvedimenti cautelari reali.

Massime di principio

  • In materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammissibile solo per specifici vizi di 'violazione di legge' (es. mancanza o motivazione meramente apparente) e non per una mera sindacabilità della valutazione logico-probatoria compiuta dal giudice del riesame.
  • Le doglianze che consistono nell'affermare una diversa valutazione delle dichiarazioni di teste o della persona offesa (contraddittorietà o frazionamento nella lettura) sono, di regola, questioni attinenti alla motivazione e alla valutazione del merito probatorio, non riconducibili automaticamente a violazione di legge in grado di fondare il ricorso per cassazione.
  • Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame è utile concentrarsi sul fatto che la motivazione manchi materialmente o sia affetta da vizi radicali che la rendono 'apparente' (contraddizioni insanabili, assenza di argomentazione su punti essenziali), piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione delle prove.
  • Se il ricorrente è la Pubblica Accusa, l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria; tale conseguenza è rilevante per la strategia processuale dell'organo requirente.
  • Se si vuol contestare la valutazione probatoria del giudice del riesame, considerare rimedi alternativi o argomentazioni volte a far emergere un concreto vizio processuale o formale (es. violazione di norme probatorie o omissione completa su fatti decisivi) che rientri nella nozione di 'violazione di legge'.

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