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Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del parere paesaggistico negativo espresso dalla Soprintendenza del Molise ed adottato, in data 17/09/2024, ex art. 146 del Dlgs 42/04 su di un progetto presentato dalla ricorrente, già oggetto di precedenti pareri favorevoli della medesima Soprintendenza; della nota prot. n. 8830-P del 14/08/2024 con la quale la Soprintendenza ha del Molise ha comunicato il preavviso di parere negativo; ove possa occorrere della nota assunta al protocollo n. 7026 in data 01.07.2024 inoltrata dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di San Massimo, con allegata relazione; di ogni ulteriore atto, precedente, consequenziale o comunque connesso anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti;

Giustizia amministrativa202400343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, adottato ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, unitamente al preavviso di parere negativo e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il parere paesaggistico negativo espresso dalla Soprintendenza il 17 settembre 2024 su un proprio progetto, deducendo anche l’illegittimità del preavviso di parere negativo del 14 agosto 2024, della nota della Commissione locale per il paesaggio del Comune di San Massimo e degli ulteriori atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che la ricorrente ha evidenziato l’esistenza di precedenti pareri favorevoli della medesima Soprintendenza. Il TAR, senza esaminare il merito delle censure, ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché, in caso di persistente interesse, di indicare eventuali connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR ha adottato un’ordinanza interlocutoria e istruttoria, riservando ogni decisione al Collegio. In applicazione dell’art. 65 c.p.a., delle linee guida per lo smaltimento dell’arretrato e dei principi sulla ragionevole durata del processo, ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito oppure sull’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Ha inoltre richiesto, qualora l’interesse persista, indicazioni sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti. Non è stata adottata alcuna decisione sull’illegittimità del parere paesaggistico né sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base normativa del parere paesaggistico negativo impugnato; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 65 c.p.a.

    Utilizzato quale fondamento del potere di disporre gli incombenti istruttori necessari alla prosecuzione e alla migliore organizzazione del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione all’esigenza di inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Posto a fondamento del dovere di cooperazione delle parti e del giudice nella verifica della persistente utilità della trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e di segnalare eventuali rinunce, sopravvenute improcedibilità o cessazioni della materia del contendere, prima della fissazione o della trattazione effettiva del merito.
  • Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo impone alle parti di fornire tempestivamente le informazioni necessarie a individuare i giudizi che richiedono ancora una decisione di merito.
  • Quando le parti confermano l’interesse alla decisione, è legittimo richiedere anche l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni incoerenti.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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