Sentenza n. 1187/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro n. 1601/2022, pubblicata il 17.11.2022, nel procedimento RG n. 5637/2021, e pedissequo provvedimento di correzione di errore materiale pubblicato il 21.02.2023, notificata all’Amministrazione in data 02.05.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 1601/2022, corretta con provvedimento del 21 febbraio 2023, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.316,19, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 2 maggio 2023 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la definitività del giudicato, la rituale notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'adempimento del commissario ad acta. La nomina del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora di cui all’art. 114, comma 3, lett. e) c.p.a.; penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e imporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento.
art. 114 c.p.a.
si nomina fin d’ora quale commissario ad acta
La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione il riconoscimento o il pagamento di una prestazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consentono di procedere giudizialmente in caso di persistente mancato adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e cessando con l'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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