Cassazione Penale, Sentenza n. 43685/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in relazione al possesso di circa 38 grammi di marijuana. Le doglianze sono: (1) errore di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto la destinazione della sostanza alla cessione a terzi (spaccio) valorizzando il peso e la presenza in una 'zona di spaccio' e trascurando l'assenza di materiale di confezionamento, strumenti da taglio e denaro; (2) omessa motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'imputato in appello e non esaminata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ritenuto reiterativo dell'appello e volto a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa al giudice di legittimità) e ha accolto il secondo motivo: ha rilevato che la Corte d'appello non si è pronunciata sulla questione della revoca della sospensione condizionale della pena, che era stata espressamente sollevata in appello. Per questa carenza di motivazione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata invocata come riferimento al delitto per cui l'imputato è stato condannato (illecito relativo a sostanze stupefacenti). La Corte ha ritenuto che, alla luce degli indici valutati unitariamente (quantitativo di sostanza, luogo di detenzione, assenza di risorse economiche adeguate, precedente specifico, mancata allegazione della qualità di assuntore), sussistesse la destinazione alla cessione e non l'uso personale.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili o infondati salvo evidente vizio di diritto.
- La qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio si fonda su un giudizio di probabilità che valuta complessivamente gli indici: quantitativo eccedente l'uso personale, luogo di detenzione (es. 'zona di spaccio'), assenza di denaro o strumenti coerenti con l'uso personale, precedenti specifici, mancata produzione di prove a favore della qualità di assuntore.
- Per contrastare efficacemente una valutazione di spaccio, la difesa deve affrontare specificamente e criticare i singoli indici valorizzati dal giudice di merito, spiegando perché non consentono la conclusione accusatoria, e fornire elementi probatori alternativi (es. prova dell'uso personale, attestazioni mediche, assenza di precedente specifico, spiegazioni plausibili sull'origine della sostanza).
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su un punto sollevato in appello (es. revoca o mantenimento della sospensione condizionale della pena), si realizza un vizio di motivazione che la Cassazione può correggere annullando la decisione limitatamente a quel punto e rinviando per nuovo giudizio.
- Quando la quantità di droga è contenuta (es. poche decine di grammi), la difesa dovrebbe puntare su elementi concreti assenti per lo spaccio (mancanza di confezionamento, bilancini, danaro) e sullo stile di vita/risorse economiche, documentandoli, per rendere più credibile la tesi dell'uso personale.
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