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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11912/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 614 c.p. perché il cortile non sarebbe assimilabile a domicilio e quindi mancherebbe la violazione di domicilio; 2) erronea qualificazione come rapina dell'appropriazione della chiave di accensione dell'auto, che sarebbe stata presa solo temporaneamente e senza dolo specifico di profitto, configurando al più violenza privata; 3) omissione di valutazione di elementi favorevoli (tracciamento, intercettazioni che indicherebbero presenza del ricorrente altrove) e travisamento delle fonti indiziarie; 4) insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria e marginalità del contributo del Dieni; 5) inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in altro procedimento; 6) assenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 c.p., poiché la finalità agevolativa e il metodo mafioso non sarebbero dimostrati e non estendibili a un concorrente privo di quella finalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso generico e manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione. Sul piano fattuale la Corte ha confermato la ricostruzione: irruzione al domicilio della famiglia Pasqualino, distruzione e asportazione della videocamera, inseguimento e costrizione dei fratelli Panetta e successiva impossessazione della chiave di accensione dell'auto. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di rapina (art. 628) anche per l'appropriazione temporanea della chiave, poiché il possesso violento o minaccioso che determina la perdita del controllo della vittima integra il reato anche se l'uso è momentaneo. Ha inoltre ritenuto ammissibili e utilizzabili le intercettazioni e ha confermato, in base al quadro indiziario complessivo (modalità violente, presenza e partecipazione di soggetti vicini alla cosca, sostituzione dell'autorità pubblica nella ricerca della refurtiva), la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)

    Il giudice ha ritenuto che l'introduzione nel cortile e la successiva irruzione nell'abitazione, con modalità minacciose e senza il consenso del titolare, integrino il reato di violazione di domicilio; non è esclusiva la necessità di clandestinità o di violenza sulle cose per configurare il reato quando sussista la volontà illecita di violare il domicilio altrui

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    La Corte ha richiamato la distinzione tra violenza privata e reati con sottrazione di beni: la mera coercizione non esclude l'applicazione di fattispecie diverse quando sussista appropriazione o perdita del controllo sulla cosa da parte della vittima

  • art. 628, commi 1 e 3 cod. pen. (rapina)

    La Corte ha affermato che la rapina si realizza anche quando l'impossessamento della cosa avvenga con violenza o minaccia e sia temporaneo: il dolo specifico di profitto, in tema di rapina, non richiede che l'agente intenda instaurare un rapporto di possesso durevole sul bene, essendo sufficiente la creazione di una nuova relazione di signoria che privi la vittima del controllo sulla cosa

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante di agevolazione mafiosa e metodo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante possa risultare da un quadro indiziario complessivo: la partecipazione a azioni violente, l'intervento di soggetti riconducibili alla cosca, la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel recupero della refurtiva e la consapevolezza delle relazioni mafiose sono elementi idonei a comprovare la finalità di agevolazione e l'uso del metodo mafioso attribuibile anche a singoli concorrenti

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 5, n. 30742/2019; Sez. 1, n. 8073/2010; Sez. 2, n. 16819/2019)

    La sentenza ricorre a precedenti per precisare che: la violazione di domicilio si configura anche senza clandestinità; il momento consumativo della rapina si perfeziona quando la cosa passa nella disponibilità esclusiva dell'agente anche temporaneamente; e che la consegna forzata di un bene anche per uso momentaneo può integrare rapina e non mera violenza privata

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti in fatto salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria: i censori che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili se si limitano a chiedere una riconsiderazione degli indizi
  • L'introduzione in un cortile pertinente all'abitazione e l'irruzione all'interno, in assenza di consenso, possono integrare la violazione di domicilio anche se non sussistevano modalità di clandestinità
  • L'impossessamento violento o minaccioso di una cosa che privi la vittima del controllo sulla stessa integra la rapina anche quando l'appropriazione sia temporanea: il requisito del dolo di profitto in tema di rapina è interpretato in senso funzionale alla perdita del controllo della vittima e non richiede un proposito di possesso duraturo
  • La partecipazione o il concorso in condotte violente messe in atto in un contesto riconducibile a un'organizzazione mafiosa può far sorgere, in capo anche a concorrenti non formalmente affiliati, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, se emerge la finalità agevolativa e l'uso del metodo intimidatorio tipico della mafia
  • Le intercettazioni e le risultanze ambientali, se acquisite secondo le regole e non espunte per specifiche ragioni, possono essere utilizzate come elementi indiziari rilevanti e integrarsi con dichiarazioni testimoniali e dati di tracciamento per formare un quadro indiziario
  • In ricorsi per cassazione è essenziale contestare specificamente la motivazione del giudice di merito e non limitarsi a una rilettura alternativa degli elementi di fatto; le censure generiche sulla valutazione probatoria sono normalmente dichiarate infondate

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