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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8102/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (calciatore)

La controversia

La società attrice convenne in giudizio il calciatore per ottenere la restituzione di 600.000.000 di lire, pari a Euro 309.874,13, versati nel 2000 dalla società capogruppo per ordine della società Centrofinanziaria. La somma corrispondeva al premio scudetto concordato tra il calciatore e la società sportiva Lazio per la vittoria del campionato di serie A 1999-2000. La società attrice sosteneva che il pagamento fosse privo di causa nei rapporti con il calciatore e che fosse stato realizzato mediante un’operazione simulata diretta a mascherare l’impiego delle sue risorse per pagare premi dovuti dalla società sportiva; in primo grado dedusse inoltre che l’accordo sul premio era stato consensualmente risolto. Il calciatore oppose che la somma gli era dovuta quale premio, che il pagamento costituiva retribuzione non ripetibile, che le società appartenevano al medesimo gruppo e che egli, terzo in buona fede, non poteva essere pregiudicato dalla simulazione; invocò altresì l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. o una delegazione di pagamento. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2007, rigettò la domanda ritenendo che il pagamento avesse estinto il debito della società sportiva e che, in assenza di prova di un obbligo della pagante, fosse comunque spontaneo e non ripetibile. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2015, accolse l’appello della società e condannò il calciatore a restituire Euro 309.874,13 oltre interessi dal 25 gennaio 2005, sul presupposto che la società avesse pagato su mandato di Centrofinanziaria, non spontaneamente, e che non vi fosse un rapporto obbligatorio tra pagante e beneficiario. In cassazione il calciatore denunciò, con un primo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatto decisivo: contestò la ricostruzione del pagamento come non solutorio, l’interpretazione della spontaneità richiesta dall’art. 1180 c.c., la valutazione degli accordi asseritamente simulati e l’omessa considerazione degli elementi presuntivi relativi al debito della società sportiva e ai rapporti infragruppo. Nelle memorie invocò anche il giudicato formatosi in controversie analoghe e una condanna penale relativa a un amministratore. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla resistente, ha escluso che il giudicato inter alios potesse produrre gli effetti invocati e ha dichiarato inammissibile per genericità la deduzione relativa agli accertamenti penali. Il testo riferisce due motivi di ricorso, ma illustra e decide nel merito soltanto il primo; non fornisce elementi sul contenuto dell’eventuale secondo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, demandandole anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erroneo il ragionamento secondo cui il pagamento fosse privo di causa e non potesse avere efficacia solutoria perché eseguito su ordine di un’altra società: dagli accertamenti non contestati risultava che la pagante aveva versato la somma su mandato, nell’interesse e per conto della mandante. Il pagamento del mandatario ha una causa nel mandato; inoltre, quando si invoca l’adempimento del debito altrui ex art. 1180 c.c. tramite mandatario, esistenza del debito, volontà solutoria e spontaneità vanno valutate con riferimento al mandante. La legittimazione a chiedere la restituzione di un pagamento asseritamente indebito effettuato dal mandatario spetta al mandante, salvo che il mandato attribuisca al mandatario tale facoltà e questi agisca spendendo quella qualità. La Corte non ha deciso definitivamente se il premio fosse dovuto o se sussistessero tutti i presupposti dell’adempimento del debito altrui: tali questioni restano affidate al giudice di rinvio. Le spese di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    l’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).

    L’adempimento del debito altrui può essere eseguito anche attraverso un mandatario; in tale ipotesi, esistenza del debito, volontà di estinguerlo e spontaneità del pagamento devono essere accertate con riferimento al mandante, non al mandatario.

  • art. 2033 c.c.

    La prima è che il pagamento effettuato da Cirio Holding a F.G. non fu affatto sine causa, perchè la causa di esso era da individuare nel mandato conferito dalla Centrofinanziaria alla Cirio Holding.

    Il pagamento eseguito dal mandatario per conto del mandante non è privo di causa nei rapporti tra mandatario e destinatario per il solo fatto che il mandatario non sia personalmente debitore; l’eventuale restituzione dell’indebito compete al mandante, salvo specifica attribuzione al mandatario della facoltà di agire e proposizione della domanda in tale qualità.

  • art. 1387 c.c.

    L’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).

    La rappresentanza consente di eseguire tramite un rappresentante l’adempimento di un’obbligazione, propria o altrui, imputando l’operazione al soggetto rappresentato secondo la veste in cui il pagamento è compiuto.

  • art. 1703 c.c.

    L’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).

    Il mandatario può eseguire il pagamento per conto del mandante. Se il pagamento è effettuato per ordine, nell’interesse e in rappresentanza del mandante, la sua causa è individuata nel mandato e la spontaneità rilevante ai fini dell’adempimento del debito altrui va valutata in capo al mandante.

  • art. 366 c.p.c.

    L’eccezione è infondata, giacchè il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è complessivamente soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso.

    L’onere di indicare e allegare gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione può essere assolto mediante la produzione del fascicolo che li contiene e, per gli atti del fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione.

  • art. 369 c.p.c.

    L’eccezione è infondata, giacchè il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è complessivamente soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso.

    L’onere di deposito degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso può essere soddisfatto con la produzione del fascicolo di parte che li contiene; per il fascicolo d’ufficio è sufficiente depositare la richiesta di trasmissione.

  • art. 372 c.p.c.

    E’ noto infatti che nel giudizio di rinvio possono essere sollevate questioni collegate a fatti sopravvenuti non utilmente deducibili nelle fasi pregresse (per tutte Cass. 29/08/2011, n. 17690, ovvero Cass. 20/03/2003, n. 4070) e non potendosi una sentenza penale definitiva sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità addurre dalle parti nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

    Una sentenza penale definitiva sopravvenuta durante il giudizio di cassazione non può essere introdotta in quella sede ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; le questioni relative a fatti sopravvenuti non utilmente deducibili prima possono essere sottoposte al giudice di rinvio.

  • art. 654 c.p.p.

    Il ricorrente, infatti, non indica nè se la sentenza penale di cui si discorre sia passata in giudicato; nè se sia stata pronunciata all’esito del dibattimento; nè se intenda invocare gli effetti di cui all’art. 654 c.p.p.; nè se si sia costituito parte civile in quel giudizio.

    La Corte non risolve nel merito l’efficacia degli accertamenti penali, poiché la deduzione è generica e non chiarisce i presupposti né l’effetto processuale invocato ai sensi dell’art. 654 c.p.p.

  • art. 360 c.p.c.

    Al di là di tali riferimenti normativi, non del tutto pertinenti, l’illustrazione del motivo espone varie censure così riassumibili

    Il richiamo all’art. 360 c.p.c. è riportato nel testo come parte dell’esposizione delle censure del ricorrente; la Corte decide il motivo nel merito per falsa applicazione degli artt. 1180 e 2033 c.c., senza formulare un autonomo principio interpretativo sull’art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • Il pagamento di un debito altrui può essere eseguito tramite un mandatario. In tal caso, i requisiti dell’adempimento del terzo — esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo e spontaneità — devono essere verificati con riguardo al mandante, non al mandatario che materialmente esegue il pagamento.
  • Il mandatario che paga un terzo su ordine e per conto del mandante non è, per ciò solo, il soggetto legittimato a chiedere la restituzione del pagamento come indebito: la legittimazione spetta al mandante, salvo che il mandato attribuisca al mandatario la facoltà di agire e la domanda sia proposta spendendo tale qualità.
  • Il pagamento eseguito dal mandatario per conto del mandante non è privo di causa per il solo fatto che tra il mandatario e il destinatario non intercorra un autonomo rapporto obbligatorio; la causa del pagamento effettuato dal mandatario va individuata nel mandato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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