Cassazione Penale, Ordinanza n. 17450/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona detenuta aveva chiesto la detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, che aveva rigettato l'istanza valorizzando la pericolosità soggettiva desunta da condanne e pendenze, la scarsa adesione alle attività trattamentali, l'assenza di un reale distacco dal contesto criminale di appartenenza, la mancata collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'assenza di risarcimento, anche in forme diverse, alle persone offese. Nel ricorso per cassazione il detenuto deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma le doglianze erano ritenute generiche e dirette in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse espresso un giudizio congruo e immune da violazioni di legge penitenziaria e che i motivi fossero manifestamente infondati e, in parte, volti a sollecitare una diversa valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Norma invocata per la richiesta di detenzione domiciliare; la Corte non ne contesta la portata astratta, ma rileva che i presupposti applicativi erano stati correttamente esclusi dal giudice di sorveglianza sulla base della valutazione di pericolosità e del percorso trattamentale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle misure alternative alla detenzione non è consentita una rivalutazione del merito dei presupposti già apprezzati dal tribunale di sorveglianza, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua e immune da violazioni di legge.
- L'inammissibilità del ricorso ricorre quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o sostanzialmente diretti a ottenere una diversa lettura dei fatti non consentita in cassazione.
- La valutazione della concessione della detenzione domiciliare può legittimamente fondarsi sulla pericolosità soggettiva, sulla scarsa adesione al trattamento, sulla mancata presa di distanza dal contesto criminale e sulla mancanza di collaborazione o di condotte riparatorie verso le persone offese.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e, in assenza di elementi contrari, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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