Cassazione Penale, Sentenza n. 23327/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che confermava condanne per ricettazione, furto, resistenza a pubblico ufficiale e reati connessi. I motivi principali: presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione (ricettazione) e condanna per furto; contestazione della valutazione probatoria sul riconoscimento da parte degli agenti; richiesta di applicazione degli orientamenti giurisprudenziali che escludono il reato di resistenza se l'atto consiste in mera opposizione passiva; censura sulla mancata contestazione o motivazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.; richiesta di riqualificazione di una rapina impropria in tentato furto; doglianza sull'applicazione della recidiva e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivazioni sintetiche: non sussiste violazione dell'art. 521 c.p.p. perché gli elementi fondamentali del fatto erano già indicati nell'imputazione e l'imputato ha potuto difendersi; l'uso del motociclo con allarme attivato integra la flagranza e giustifica la qualificazione in furto; la valutazione del riconoscimento è questione di merito non rivedibile in Cassazione in assenza di manifesta illogicità; la condotta di fuga con colluttazione ha costituito impiego di forza diretto contro gli agenti, integrando il reato di resistenza; l'aggravante contestata risultava conoscibile essendo stato scelto il rito abbreviato e il materiale processuale ne mostrava la sussistenza; la rapina impropria è configurabile quando, dopo atti idonei alla sottrazione, si usi violenza per garantirsi l'impunità; la recidiva è stata adeguatamente motivata come prosecuzione delinquenziale; la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata dalla gravità e dalle modalità violente e dai precedenti. Tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla Cassa delle ammende per Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 521 cod.proc.pen.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Cassazione ricorda che non vi è mutamento del fatto quando gli elementi essenziali del fatto storico sono indicati nell'imputazione e consentono la difesa, anche se la qualificazione giuridica muta (es. ricettazione vs furto).
art. 337 cod.pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale sussiste quando c'e' impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale; la semplice opposizione passiva con modesto uso della forza può essere esclusa solo in presenza di specifiche caratteristiche, ma nel caso concreto la condotta è stata ritenuta attiva e violenta.
art. 625 n.7 cod.pen.
Aggravante richiamata dalla Corte: la sua applicazione è stata ritenuta legittima in ragione della conoscibilità del fatto negli atti (esame in rito abbreviato) e della descrizione del contesto (motociclo sottratto da area priva di sorveglianza, esposto alla pubblica fede).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata qui con fissazione equitativa di Euro 3.000,00 per profili di colpa.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al criterio di adeguatezza della pena: quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'onere motivazionale del giudice si attenua e può farsi riferimento al criterio di adeguatezza implicante gli elementi dell'art. 133.
Massime di principio
- La modifica della qualificazione giuridica (es. ricettazione vs furto) non determina automaticamente violazione del principio di correlazione se l'imputazione conteneva gli elementi essenziali del fatto storico che hanno messo l'imputato nella posizione concreta di difendersi.
- Le valutazioni probatorie di merito (es. attendibilità del riconoscimento) non sono rivedibili in Cassazione salvo che emergano manifeste illogicità o contraddizioni nella motivazione del giudice del merito.
- La flagranza può essere desunta da circostanze fattuali concrete (per es. utilizzo del bene rubato con allarme attivato) e ciò può influire sulla qualificazione e sulla prova del reato.
- Per integrare il reato di resistenza è necessario un impiego di forza diretto contro il pubblico ufficiale; atti di semplice divincolamento o opposizione passiva, con modesto uso della forza, possono escludere la configurabilità del reato quando ciò risulti da motivazione specifica.
- La scelta del rito abbreviato comporta che l'imputato accetti il giudizio basato sullo stato degli atti; questo può limitare le censure rispetto ad aggravanti o elementi contenuti negli atti di polizia giudiziaria già conosciuti.
- Il tentativo di rapina impropria è configurabile quando, dopo aver posto in essere atti idonei alla sottrazione, l'agente adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; la riconduzione a tentato furto richiede valutazione fattuale puntuale.
- Nel caso di recidiva facoltativa il giudice deve motivare la sussistenza o meno, ma una motivazione succinta può essere sufficiente se chiaramente indica la prosecuzione di un processo delinquenziale.
- La concessione o meno delle attenuanti generiche richiede motivazione: la mera richiesta non obbliga alla concessione, e la loro esclusione deve essere giustificata in relazione alla personalità del reo e alle modalità del fatto; tuttavia quando la pena è prossima al minimo l'onere motivazionale può attenuarsi.
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