Sentenza del 07/02/2017 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa impositiva sostenendo che il solo possesso di beni o disponibilità di spese individuati come indicatori di capacità contributiva non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un maggior reddito. L'Ufficio avrebbe dovuto giustificare concretamente il ricorso al metodo sintetico o induttivo, spiegare l'eventuale automatismo applicato e fornire, anche alla luce del contraddittorio con il contribuente, la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non può ritenersi adeguatamente fondata sul solo possesso di beni-indice o sull'applicazione automatica del redditometro. Poiché l'accertamento sintetico si basa su presunzioni, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato, motivando il procedimento seguito e valutando le spiegazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio. In assenza di tale dimostrazione, l'accertamento risulta illegittimo.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. 600/1973
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Il ricorso al metodo sintetico deve essere adeguatamente giustificato dall'Ufficio e non può fondarsi su automatismi o sul solo possesso di beni indicatori di capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, la disponibilità di un bene o di una spesa rilevante costituisce soltanto un elemento presuntivo e non dimostra automaticamente un reddito occulto.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare il ricorso all'accertamento sintetico, spiegare il percorso logico seguito e provare una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito.
- Il contraddittorio con il contribuente è rilevante: l'Ufficio deve esaminare e valutare le giustificazioni offerte, senza limitarsi ad applicare meccanicamente i parametri del redditometro.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare l'origine delle somme utilizzate, la disponibilità di redditi esenti o già tassati, i finanziamenti, le liberalità o altri fatti idonei a spiegare le spese contestate.
- Un accertamento fondato esclusivamente su automatismi, senza una concreta verifica della situazione personale e patrimoniale del contribuente, può essere contestato per carenza di motivazione e insufficienza della prova presuntiva.
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