Sentenza n. 9168/2026 - Roma, Sezione 4B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica - dell’O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse: A) nella Tabella A/5 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado” non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento; B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP; - di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024; e per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia; e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e di quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.10.2024: per l’annullamento 1. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Agrigento, pubblicate il 06.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 2. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Barletta-Andria-Trani, pubblicate l’1.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 3. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Bergamo, pubblicate il 05.08.2024,.nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 4. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Caltanissetta, pubblicate il 05.08.2024, .nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 5. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Campobasso, pubblicate il 14.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 6. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Catania, pubblicate il 06.08.2024, .nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 7. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Como, pubblicate il 19.08.2024, .nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 8. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Cosenza, pubblicate il 31.07.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 9. delle GPS- 1 fascia sostegno classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Cremona, pubblicate il 13.08.2024, .nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 10. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Enna, pubblicate il 05.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 11. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Forlì-Cesena, pubblicate il 27.08.2024, .nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 12. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Imperia, pubblicate il 14.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 13. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Messina, pubblicate il 05.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 14. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Monza e Brianza, pubblicate il 21.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 15. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Napoli, pubblicate il 30.08.2024, .nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 16. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Palermo, pubblicate il 05.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 17. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Ragusa, pubblicate il 05.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 18. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Reggio Calabria, pubblicate il 06.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 19. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Roma, pubblicate nel mese di agosto, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 20. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Salerno, pubblicate il 21.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 21. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Siracusa pubblicate il 05.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 22. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Torino, pubblicate il 12.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 23. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Trapani, pubblicate il 006.08.2024, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 24. delle GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B016 per la scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Treviso, pubblicate nel mese di agosto, nella parte in cui, non contiene la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 25. - di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 e successive graduatorie provinciali per le supplenze 2024/2026, nella parte in cui non attribuiscono agli ITP ulteriori 24 punti per l'abilitazione conseguita ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici abilitati attraverso i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale disciplinati dal DPCM 4 agosto 2023 e specializzati sul sostegno, hanno impugnato l'O.M. n. 88/2024 e, con motivi aggiunti, le graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2024/2026. Hanno contestato la mancata previsione, nella Tabella A/5 relativa agli ITP, dell'attribuzione di ulteriori 24 punti per l'abilitazione conseguita mediante i percorsi del DPCM 4 agosto 2023. Hanno inoltre dedotto che, nella graduatoria unica del sostegno disciplinata dalla Tabella A/7, il rinvio alla Tabella A/3 consentiva ai docenti laureati di ottenere tale punteggio aggiuntivo, mentre il rinvio alla Tabella A/5 impediva il riconoscimento del medesimo punteggio agli ITP. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del d.lgs. 59/2017, del DPCM 4 agosto 2023 e dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, nonché la violazione dei principi di imparzialità, par condicio e merito, disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere. I ricorrenti hanno sostenuto che i percorsi abilitanti e il titolo conseguito fossero identici e che la differenza di trattamento tra docenti laureati e ITP fosse priva di giustificazione. Hanno anche invocato il riconoscimento di 24 punti in forma specifica. Il Ministero aveva eccepito il difetto di interesse e l'inammissibilità del ricorso collettivo, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tali questioni per l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, confermando la legittimità della disciplina impugnata. Il Collegio ha ritenuto che la diversa attribuzione dei punteggi rientri nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e che la successiva modifica della Tabella A/5, operata per il biennio 2026/2028 con l'attribuzione agli ITP dei 24 punti aggiuntivi, non dimostri di per sé l'illegittimità della disciplina precedente. La differenza di trattamento è stata ritenuta ragionevole perché fondata sulla diversità dei percorsi formativi e professionali: i docenti laureati presentano un pregresso percorso universitario valutabile autonomamente rispetto al percorso abilitante comune. Pertanto, pur avendo frequentato i medesimi corsi abilitanti, docenti laureati e ITP si trovano in situazioni non identiche, sicché è legittima la previsione di tabelle di valutazione non omogenee e di una preferenza per i docenti laureati. Il TAR ha escluso la violazione del d.lgs. 59/2017 e del DPCM 4 agosto 2023, ritenendo che tali fonti non impediscano all'amministrazione di differenziare i punteggi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la contenuta attività difensiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento non impediscono differenziazioni nella valutazione dei titoli quando siano fondate su percorsi formativi e professionali diversi.
d.lgs. 59/2017
La disciplina dei percorsi di formazione iniziale e accesso all'insegnamento non è stata interpretata come ostativa alla differenziazione amministrativa dei punteggi tra docenti laureati e ITP.
DPCM 4 agosto 2023
La previsione dei percorsi abilitanti, inclusi quelli disciplinati dall'art. 13, non impone l'attribuzione uniforme del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie, lasciando all'amministrazione margini di discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli.
art. 35 d.lgs. 165/2001
È stato invocato dai ricorrenti a sostegno dei principi di imparzialità, par condicio e merito, ma il giudice non ha ravvisato una violazione nella diversa valorizzazione dei percorsi formativi.
O.M. n. 88 del 16 maggio 2024
Le Tabelle A/3, A/5 e A/7 sono state ritenute legittime nella parte in cui attribuiscono il punteggio aggiuntivo ai docenti laureati e non agli ITP.
Massime di principio
- La diversa attribuzione dei punteggi nelle graduatorie del personale docente rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, purché sia sorretta da una ragionevole valorizzazione di differenze nei percorsi formativi e professionali.
- La frequenza del medesimo percorso abilitante non rende di per sé identiche le posizioni di docenti laureati e insegnanti tecnico-pratici, quando i primi possiedano un pregresso percorso universitario ulteriore e autonomamente apprezzabile.
- È legittima la previsione di tabelle di valutazione dei titoli non omogenee per categorie di docenti diverse, se la differenziazione risponde alla finalità di valorizzare percorsi di studio e professionalità differenti e non risulta arbitraria o irragionevole.
- La modifica successiva dei criteri di attribuzione dei punteggi, anche quando riconosca per il futuro un trattamento più favorevole a una categoria, non costituisce di per sé prova dell'illegittimità della disciplina precedente né comporta automaticamente un obbligo di applicazione retroattiva.
- Le fonti che disciplinano i percorsi abilitanti possono consentire l'accesso comune a categorie diverse di aspiranti senza imporre necessariamente una identica valorizzazione del titolo conseguito nelle successive graduatorie.
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