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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8750/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di Tiano, denunciando la violazione dell'art. 168-bis c.p. e dell'art. 464-bis c.p.p.: secondo il ricorrente mancava il requisito delle condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, perché l'imputato, dopo aver violato i sigilli su un immobile sottoposto a sequestro, aveva proseguito e completato i lavori rendendo l'immobile potenzialmente abitabile (ambienti arredati e servizi), senza prevedere nel programma di messa alla prova misure ripristinatorie o demolitorie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha confermato la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso avverso l'ordinanza di sospensione del procedimento (salvo che non sia intervenuta sentenza estintiva per esito positivo della prova). Sul merito, la Cassazione ha ribadito che la messa alla prova è rimessa al potere discrezionale del giudice e che, per i reati edilizi/urbanistici, la concessione richiede che siano previste ed effettuate condotte idonee ad eliminare le conseguenze dell'abuso (demolizione o sanatoria integrale, quando possibile). Tuttavia ha chiarito che tale esigenza di misure ripristinatorie si applica solo quando è specificamente contestata la violazione delle norme urbanistiche/edilizie; non può essere automaticamente estesa a un distinto reato contro la pubblica amministrazione quale la violazione di sigilli. Poiché la fattispecie principale contestata era la violazione di sigilli, l'assenza nel programma di misure demolitorie o di sanatoria non rendeva automaticamente illegittima la sospensione con messa alla prova. Pertanto l'ordinanza è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 168-bis c.p.

    La messa alla prova richiede condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno; il giudice esercita un potere discrezionale valutando la prognosi di efficacia riabilitativa e la gravità delle ricadute per l'imputato in caso di insuccesso. Nelle ipotesi di reati edilizi, detta condotta ripristinatoria (demolizione o sanatoria integrale) è pregiudiziale rispetto all'esito positivo della prova.

  • artt. 110, 349, 61 c.p.

    Art. 349 c.p. (violazione di sigilli) è un reato contro la pubblica amministrazione; la Corte osserva che tale reato, a differenza delle violazioni urbanistiche, non comporta automaticamente conseguenze quali demolizione o confisca dell'opera, perciò l'obbligo di misure ripristinatorie non si impone automaticamente se non è contestata specificamente la violazione delle norme urbanistiche.

  • art. 464-bis c.p.p., comma 4, lett. b)

    Richiamata dal ricorrente come norma procedurale rilevante per l'impugnazione dell'ordinanza; la Corte ha comunque evidenziato che il pubblico ministero è legittimato a ricorrere contro l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova quando non sia già intervenuta sentenza estintiva a seguito di esito positivo.

  • art. 464-quater c.p.p., comma 7

    La Corte riafferma la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, fino a quando non sia intervenuta sentenza di merito estintiva per esito positivo della prova.

Massime di principio

  • La messa alla prova è un istituto discrezionale: il giudice valuta la prognosi di rieducazione e l'idoneità del programma proposto; non è un diritto automatico dell'imputato per i reati inclusi nella forbice edittale.
  • Per reati edilizi/urbanistici la sospensione con messa alla prova richiede, di norma, che l'imputato compia condotte concrete e idonee ad eliminare le conseguenze dell'abuso (demolizione o sanatoria integrale, quando possibile); tali misure sono pregiudiziali rispetto all'estinzione del reato per esito positivo della prova.
  • Quando il reato contestato è un illecito contro la pubblica amministrazione (es. violazione di sigilli), la prescrizione di misure demolitorie o di sanatoria non si impone automaticamente: l'obbligo sorge solo se sono specificamente contestate violazioni urbanistiche/edilizie.
  • Il pubblico ministero può impugnare l'ordinanza che concede la messa alla prova per contestarne i presupposti, purché non sia già intervenuta sentenza di estinzione derivante dal buon esito della prova.
  • In casi misti (violazione di sigilli collegata a lavori abusivi) il giudice deve verificare con istruttorie adeguate se esistono contestazioni urbanistiche tali da imporre misure ripristinatorie; l'assenza di tali misure nel programma è rilevante solo se le violazioni urbanistiche sono parte integrante dell'imputazione.

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