Cassazione Penale, Ordinanza n. 15248/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi, perché meramente ripetitivi di quelli già esaminati e respinti in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo la formula riportata nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, censurando la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per quattro reati indicati in rubrica. Il ricorso si duole della correttezza della motivazione, ma la Corte rileva che le doglianze si risolvono nella pedissequa riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito. In particolare, la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sia sulla riconducibilità delle opere all'imputato sia sul carattere non temporaneo delle stesse. La memoria difensiva che chiedeva l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria non supera i profili di inammissibilità evidenziati.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza confronto critico effettivo con la decisione impugnata, le doglianze già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione generica o apparente della motivazione.
- La motivazione della sentenza di merito che affronti puntualmente i punti decisivi della responsabilità, come la riconducibilità del fatto all'imputato e la natura non temporanea dell'opera/condotta, è idonea a neutralizzare censure reiterative in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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