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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16882/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra reati oggetto di due sentenze, deducendo un vizio di motivazione. Sosteneva che il provvedimento non avesse considerato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso alla base delle condotte contestate. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano meramente fattuali, generiche e sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione. Il Tribunale aveva motivato il diniego osservando che i reati erano stati commessi nell'hinterland fiorentino ma in zone non limitrofe, elemento indicativo di estemporaneità; mancavano inoltre specifici elementi, né allegati né provati dalla difesa, idonei a dimostrare un collegamento tra i fatti oltre la sola identità di indole, e i reati erano stati commessi a distanza di circa un anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente coerente la motivazione del Tribunale di Firenze nel negare la continuazione, poiché non risultava desumibile alcun medesimo disegno criminoso dai soli elementi allegati dalla difesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, il riconoscimento del medesimo disegno criminoso non può fondarsi sulla sola identità di indole dei reati o su elementi generici, ma richiede specifici indici fattuali idonei a collegare le diverse violazioni a un programma unitario preventivamente ideato.
  • La diversità dei luoghi di commissione, la non contiguità geografica e la distanza temporale significativa tra i fatti possono essere elementi valorizzabili in senso contrario alla continuazione, specie se difettano allegazioni difensive specifiche e provate.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in mere doglianze di fatto, prive di specificità, o che reiterano questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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