Cassazione Civile, Sentenza n. 9225/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasceva dalla vendita all’acquirente di un compendio di circa 120 volumi provenienti da una biblioteca storica familiare. Il venditore chiese al Tribunale di dichiarare valido ed efficace il contratto e infondata la richiesta dell’acquirente di ottenere il rimborso di 10.000 euro, somma riferita a un volume datato 1650 che l’acquirente riteneva non originale quanto all’autore e alla data di edizione. Dopo una pronuncia sulla competenza e la riassunzione davanti al Tribunale di Milano, l’acquirente chiese anche la consegna di una quota del 50% della biblioteca e il risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarò valido ed efficace il contratto, respinse la richiesta di rimborso e dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali formulate in riassunzione, ritenendo definitive le preclusioni maturate nel precedente giudizio e non riproposta una domanda riconvenzionale già proposta. Ritenne inoltre sanata dalla costituzione in giudizio la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione e corretta la riassunzione con ricorso; nel merito escluse la risoluzione parziale della vendita, in ragione dell’oggetto costituito da un’universalità di beni mobili. L’appello dell’acquirente fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. In Cassazione l’acquirente propose venti motivi, contestando, tra l’altro, l’applicazione delle preclusioni e le decisioni sulle domande riconvenzionali, la riunione dei procedimenti, la regolazione delle spese, asserite omissioni di pronuncia, la notificazione e la forma della riassunzione; censurò inoltre l’ordinanza d’appello per mancato contraddittorio sulla sua possibile inammissibilità, per il momento in cui era stata pronunciata, per la mancata concessione di un termine per memorie e per vizi di motivazione, nonché l’assegnazione del procedimento alla sezione della Corte d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I motivi da uno a undici, relativi alla sentenza di primo grado, erano inammissibili perché, nel ricorso contro la sentenza di primo grado reso possibile dall’art. 348 ter c.p.c., il ricorrente non aveva riportato neppure in sintesi i motivi d’appello, limitandosi a richiamare l’atto e a indicarne le pagine; tale onere, necessario anche per le censure processuali, deve essere assolto nel ricorso stesso e non può essere integrato mediante altri atti. Quanto ai motivi dodicesimo e tredicesimo, la Corte ha ritenuto rispettate le scansioni dell’art. 348 bis c.p.c.: la questione dell’inammissibilità era stata discussa con le parti e l’ordinanza era stata pronunciata prima dell’inizio della trattazione; non era previsto un termine per lo scambio di memorie né una relazione del presidente o del relatore. I motivi dal quattordicesimo al diciannovesimo sono stati dichiarati inammissibili: l’ordinanza ex art. 348 ter non è ricorribile per cassazione per omessa pronuncia su singoli motivi d’appello, considerata la natura complessiva della prognosi di inammissibilità, e le censure prospettate non superavano tale limite. Anche il ventesimo motivo, relativo alla ripartizione interna degli affari tra sezioni e all’assegnazione del procedimento, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità; inoltre, l’inosservanza dei criteri interni di distribuzione degli affari non invalida i provvedimenti adottati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 348 ter c.p.c.
nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame
Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, reso ammissibile dalla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., il ricorrente deve indicare analiticamente almeno i motivi d’appello, così da consentire alla Corte di verificare che le questioni siano state devolute e non si sia formato un giudicato interno.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificazione dei motivi, richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, deve essere assolto riportando, quanto meno in via riassuntiva, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata di primo grado e tale specificazione è necessaria anche nelle ipotesi in cui venga dedotta una violazione di carattere processuale, in relazione alla quale la Corte è anche “giudice del fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; anche in tale ipotesi, la parte ricorrente deve indicare in modo puntuale gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame
Il motivo di ricorso deve esporre almeno in sintesi la critica e, quando riguarda un fatto processuale, individuare puntualmente gli elementi che ne consentono il riesame; il potere della Corte di accedere agli atti non esonera il ricorrente da tale onere.
art. 348 bis c.p.c.
Nella specie, la corte distrettuale ha rispettato le scansioni processuali prevista dall’art. 348 bis c.p.c., in quanto l’ordinanza venne adottata prima che fosse iniziata la trattazione, essendosi la corte riservata alla prima udienza, dopo aver svolto gli adempimenti di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2.
L’ordinanza d’inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento deve essere pronunciata prima dell’inizio della trattazione; il compimento degli adempimenti preliminari previsti dall’art. 350, comma 2, c.p.c. non equivale di per sé all’avvio della trattazione.
art. 348 ter c.p.c.
La tesi, secondo cui il giudice ha l’obbligo di “sentire le parti” prima di pronunciare l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., stimolando il contraddittorio su tale evenienza processuale, è stata condivisa dalle sezioni semplici;
Prima di dichiarare inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla possibile applicazione del filtro; nel caso deciso, il contraddittorio era stato rispettato perché la questione era stata discussa e la parte appellante aveva replicato.
art. 348 ter c.p.c.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., non è, pertanto, ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
La prognosi richiesta per dichiarare inammissibile l’appello è complessiva e riguarda tutti i motivi; perciò l’ordinanza non è autonomamente ricorribile per cassazione denunciando l’omessa pronuncia su uno specifico motivo d’appello.
art. 348 ter c.p.c.
Non è altresì fondata la doglianza del ricorrente relativa alla mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie, non essendo previsto da nessuna norma di legge, oltre che contraria alla ratio dell’art. 348ter c.p.c., che, secondo le intenzioni del legislatore, costituisce uno strumento di semplificazione e di accelerazione inteso alla riduzione dei tempi necessari per la definizione delle cause civili.
Nel procedimento di filtro dell’appello non è dovuto un termine per lo scambio di memorie in assenza di una previsione normativa; tale adempimento sarebbe incompatibile con la funzione acceleratoria attribuita al filtro.
art. 168 bis c.p.c.
Per altro verso, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’inosservanza dei criteri di ripartizione degli affari all’interno degli uffici giudiziari non determina l’invalidità dei provvedimenti adottati ma può costituire, ricorrendo talune condizioni, fonte di responsabilità disciplinare per il capo dell’ufficio
La violazione dei criteri organizzativi interni di assegnazione degli affari giudiziari non comporta l’invalidità dei provvedimenti, potendo rilevare, se ne ricorrono i presupposti, sul piano disciplinare.
art. 50 c.p.c.
Secondo il primo giudice, poi, la riassunzione era stata correttamente effettuata con ricorso, e non con citazione, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., risultando, conseguentemente, infondata l’eccezione di nullità della citazione.
La pronuncia riporta la valutazione del Tribunale secondo cui la riassunzione era correttamente introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 50 c.p.c.; la Cassazione non ha però deciso nel merito tale questione, essendo inammissibili le relative censure.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado divenuta impugnabile a seguito dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., occorre riportare in modo analitico, almeno in sintesi, i motivi d’appello e la critica alla decisione di primo grado; il mero rinvio ad altri atti o l’indicazione delle relative pagine non soddisfano l’onere di specificità.
- L’onere di specificità del ricorso per cassazione opera anche per le censure processuali: la possibilità della Corte di esaminare direttamente gli atti non dispensa la parte dall’individuare puntualmente il fatto processuale di cui chiede il riesame.
- La dichiarazione d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. presuppone che la questione sia sottoposta al contraddittorio delle parti e che l’ordinanza sia pronunciata prima dell’inizio della trattazione; non è previsto un autonomo termine per lo scambio di memorie.
- L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello in base a una prognosi complessiva non è ricorribile per cassazione per l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame.
- L’inosservanza dei criteri interni di distribuzione degli affari tra sezioni o magistrati non determina, di per sé, l’invalidità dei provvedimenti adottati.
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