Tribunale, Ordinanza T-341/23
Order of the General Court (Third Chamber) of 1 March 2024. — Dakem v European Commission. — Action for annulment – Public health – Implementing Decision (EU) 2023/686 – Non-authorisation of a biocidal product (insecticide) – Time limit for bringing proceedings – Point from which time starts to run – Out of time – Inadmissibility. — Case T-341/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di Dakem contro la decisione della Commissione che negava l’autorizzazione unionale del prodotto biocida "Insecticide Textile Contact". Ha ritenuto che la decisione, indirizzata specificamente alla società, fosse stata validamente notificata via e-mail il 27 marzo 2023, facendo decorrere da quel momento il termine di impugnazione. La successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la comunicazione tramite il Registro non hanno spostato il dies a quo né integrato una notifica ai fini dell’articolo 263 TFUE. Sono state inoltre escluse le invocate circostanze di errore scusabile, forza maggiore e tutela del diritto di agire.
Ricorso di annullamento contro la decisione di non autorizzare un biocida: la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile perché proposto oltre il termine, ritenendo valida la notifica via e-mail della decisione al destinatario.
La questione giuridica
Se il ricorso ex articolo 263 TFUE fosse stato proposto nel termine di due mesi, individuando correttamente il dies a quo: in particolare, se nel caso di una decisione individuale di non autorizzazione di un biocida il termine decorra dalla notifica via e-mail, dalla successiva comunicazione tramite il Registro dei prodotti biocidi o dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; e, in subordine, se ricorressero errore scusabile o forza maggiore idonei a giustificare la tardività.
Principio di diritto
Per i ricorsi di annullamento avverso una decisione individuale che designa un destinatario, il termine di cui all’articolo 263 TFUE decorre dalla notifica regolare della decisione al destinatario, anche se effettuata via e-mail, purché il destinatario sia posto in condizione di prenderne conoscenza; la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o la comunicazione tramite il Registro dei biocidi non fanno decorrere il termine se non sono richieste dall’articolo 297 TFUE come forma di notificazione. In assenza di incertezze normative, non vi è errore scusabile né forza maggiore che possano derogare al termine, sicché il ricorso proposto oltre il termine è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 44, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 71, paragrafi 1-6, del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
Non autorizzazione di un biocida e irricevibilità per tardività
Il Tribunale, Terza Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Dakem contro la decisione di esecuzione (UE) 2023/686 della Commissione, con cui non è stata concessa l’autorizzazione unionale per il prodotto biocida singolo "Insecticide Textile Contact". La pronuncia riguarda principalmente la decorrenza del termine per ricorrere e la validità della notificazione dell’atto individuale.
Fatti essenziali e procedimento amministrativo
Dakem aveva presentato nel 2016 domanda di autorizzazione unionale ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’ECHA aveva espresso parere negativo nel 2020, ritenendo che il prodotto non soddisfacesse le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, per i rischi non accettabili per gli utilizzatori non professionali e per l’ambiente. La Commissione ha poi adottato il 24 marzo 2023 la decisione di non autorizzazione, trasmessa alla ricorrente via e-mail il 27 marzo 2023, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 28 marzo 2023 e comunicata tramite il Registro il 29 marzo 2023.
Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione
La Commissione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di due mesi ex articolo 263 TFUE fosse iniziato a decorrere dalla notifica via e-mail del 27 marzo 2023, oppure, in subordine, dalla comunicazione tramite il Registro del 29 marzo 2023. Secondo la Commissione, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale non aveva rilievo, poiché l’atto era un provvedimento individuale destinato a uno specifico destinatario.
Argomenti della ricorrente
Dakem ha sostenuto che la notifica via e-mail non fosse regolare, perché proveniente dalla Segreteria generale della Commissione, senza preavviso, e ricevuta da un dipendente non autorizzato a vincolare la società. Inoltre ha invocato l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento n. 528/2012, affermando che la Commissione avrebbe dovuto comunicare la decisione tramite il Registro. In subordine, ha invocato errore scusabile e forza maggiore, lamentando una situazione confusa perché la pubblicazione in Gazzetta ufficiale era avvenuta prima della presunta notifica corretta.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama il combinato disposto dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE. Da tale combinazione ricava che, per le decisioni che designano un destinatario, il termine decorre dalla notifica e non dalla pubblicazione. Quanto al regolamento (UE) n. 528/2012, il Tribunale osserva che il Registro dei prodotti biocidi è uno strumento informativo e di scambio di dati, mentre l’articolo 71, paragrafo 6, impone di usare il Registro per registrare e comunicare le decisioni, senza però sostituire la notifica ai sensi dell’articolo 297 TFUE.
Ragionamento del Tribunale sulla decorrenza del termine
Il Tribunale afferma che la decisione contestata individua Dakem come destinataria, sicché il termine per agire decorreva dalla notifica. La notifica è valida quando l’atto viene comunicato al destinatario in modo da porlo in condizione di prenderne conoscenza; l’invio di un’e-mail è un mezzo idoneo e l’effettiva presa di conoscenza da parte di un dipendente interno non incide sulla regolarità esterna della notificazione.
Sulla base della notifica del 27 marzo 2023, il termine di due mesi è iniziato il 28 marzo 2023 e, tenuto conto della proroga per la distanza prevista dall’articolo 60 del regolamento di procedura, è scaduto il 6 giugno 2023. Poiché il ricorso è stato depositato il 16 giugno 2023, esso è stato presentato fuori termine.
Valutazione del Registro e della pubblicazione in Gazzetta ufficiale
Il Tribunale esclude che l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento n. 528/2012 imponga una notifica processualmente rilevante attraverso il Registro. Tale disposizione, secondo la Corte, impone solo una comunicazione ulteriore per finalità di trasparenza e funzionamento del sistema amministrativo, ma non sostituisce la notifica prevista dal diritto primario. Neppure la pubblicazione in Gazzetta ufficiale può prevalere, perché per un atto individuale notificato al destinatario la pubblicazione non è l’evento che fa decorrere il termine di impugnazione.
Esclusione di errore scusabile e forza maggiore
Il Tribunale respinge l’argomento dell’errore scusabile: il quadro normativo non presentava ambiguità tale da generare una confusione inevitabile in un operatore diligente. La sequenza di notifica via e-mail, pubblicazione e comunicazione tramite Registro non integra una condotta dell’istituzione idonea a giustificare la deroga ai termini processuali.
È esclusa anche la forza maggiore, poiché Dakem era in grado di comprendere che la decisione era stata notificata e avrebbe dovuto vigilare sul rispetto del termine. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui i termini di ricorso sono perentori e non possono essere derogati neppure in presenza di diritti fondamentali invocati in via astratta.
Effetti sulle domande di intervento e sulle spese
Poiché il ricorso è dichiarato irricevibile, le domande di intervento dell’ECHA e del Regno del Belgio sono prive di oggetto. In materia di spese, Dakem è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; per le spese relative agli interventi, ciascuna parte interessata le sopporta in proprio.
Principio affermato
La decisione conferma che, per un atto individuale indirizzato a un soggetto determinato, la notifica valida ai fini dell’articolo 263 TFUE è quella che mette il destinatario in grado di conoscerne il contenuto, anche tramite e-mail; la pubblicazione successiva e la comunicazione tramite sistemi amministrativi come il Registro non spostano il dies a quo. L’inosservanza del termine non può essere sanata invocando errore scusabile o forza maggiore in assenza di reale incertezza normativa.
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