Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza di condanna resa dal Tribunale della violenza sulla donna n. 3 di Malaga (Spagna), che aveva condannato Z.M. a mesi otto di reclusione con sospensione condizionale subordinata alla partecipazione a un programma rieducativo. Il Procuratore Generale deduceva violazione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI) e sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere al riconoscimento e, se necessario, all'adattamento delle prescrizioni ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la decisione impugnata ha errato nel ritenere non necessario il riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 38/2016 trattandosi di sentenza con sospensione condizionale della pena e con obblighi/prescrizioni soggetti a vigilanza. La Suprema Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, con l'indicazione che la Corte di appello dovrà applicare la disciplina del d.lgs. n. 38/2016 e, se del caso, procedere all'adattamento delle prescrizioni e della durata della sospensione conformemente all'art. 10 del decreto.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (attuazione Decisione Quadro 2008/947/GAI)
definizione di "sentenza" e disciplina del riconoscimento per l'attuazione della sorveglianza in relazione a sentenze con sospensione condizionale e prescrizioni
La Corte ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 38/2016 alla sentenza spagnola con sospensione condizionale e obblighi, obbligando la Corte d'appello a procedere al riconoscimento formale e, se necessario, all'adattamento delle prescrizioni ai sensi dell'art. 10
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuazione Decisione Quadro 2008/675/GAI)
art. 3, par. 1: "Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro... siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti..."
Disciplina la 'presa in considerazione' delle condanne estere (es. per valutare la recidiva) senza necessità di riconoscimento formale; tuttavia, non si estende automaticamente ai casi di esecuzione di provvedimenti di sospensione condizionale con obblighi soggetti a vigilanza, che richiedono riconoscimento secondo il d.lgs. n. 38/2016
art. 12 cod. pen.
Norma generale sul riconoscimento delle sentenze penali straniere e sugli effetti che possono derivarne (recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza); fornisce il quadro di riferimento per le categorie di effetti che possono essere considerati o riconosciuti
artt. 730 e ss. cod. proc. pen.
Procedura ordinaria di riconoscimento delle sentenze straniere quando non operino specifiche disposizioni derivanti da Decisioni Quadro europee
d.lgs. 7 settembre 2011, n. 161 (attuazione Decisione Quadro 2008/909/GAI)
Applicabile per l'esecuzione in Italia di condanne che comportano pene o misure privative della libertà personale, prevedendo il procedimento di riconoscimento/esecuzione
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 (attuazione Decisione Quadro 2005/214/GAI)
Riguarda l'esecuzione in Italia di sanzioni pecuniarie pronunciate in altri Stati membri; citato per delimitare il quadro delle varie discipline di esecuzione reciproca
d.lgs. n. 74 del 2016 (modifiche al Testo Unico casellario giudiziale - DPR 313/2002)
Ha introdotto il 'casellario giudiziale europeo' e le modalità di iscrizione diretta delle condanne comunitarie nei confronti di cittadini italiani, in attuazione del sistema ECRIS
Regolamento (UE) 2018/1805
Regola il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca; segnalato come norma europea applicabile ai provvedimenti di confisca (entrata in vigore dal 19/12/2020)
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 e d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137
Richiamati come possibili riferimenti normativi compatibili in materia di congelamento/confisca e attuazione di Decisioni Quadro su misure patrimoniali
Massime di principio
- Distinguere 'presa in considerazione' (d.lgs. n. 73/2016) e 'riconoscimento/esecuzione' (es. d.lgs. n. 38/2016): la prima consente di usare informazioni sulle condanne estere per determinati effetti (es. recidiva) senza riconoscimento formale; la seconda è necessaria quando si tratta di porre in esecuzione provvedimenti stranieri che impongono obblighi/sorveglianza sul medesimo fatto
- Quando la sentenza straniera prevede sospensione condizionale con obblighi e prescrizioni soggette a vigilanza, si applica il d.lgs. n. 38/2016 e non si può sostituire con una mera 'presa in considerazione' ai sensi del d.lgs. n. 73/2016
- Il giudice nazionale, una volta chiamato a riconoscere provvedimenti stranieri con prescrizioni, deve valutare la compatibilità delle prescrizioni con l'ordinamento italiano e, se necessario, procedere all'adattamento delle obbligazioni e della durata della sospensione ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 38/2016
- L'applicazione automatica di effetti (es. recidiva) derivanti da condanne estere è ammessa nei limiti stabiliti dalla Decisione Quadro e dal d.lgs. n. 73/2016; non possono invece essere imposti ulteriori oneri o pene accessorie per lo stesso fatto senza rispettare i limiti del divieto di bis in idem nell'Unione europea
- Se il provvedimento estero ha finalità diverse o non rientra nelle Decisioni Quadro già recepite, va seguito il procedimento di riconoscimento ordinario previsto dagli artt. 730 e ss. c.p.p.
- In caso di dubbi circa la natura del provvedimento estero (se 'fatto' da prendere in considerazione o 'provvedimento' da eseguire), è necessaria un'analisi sostanziale: se l'intervento comporta vigilanza sull'adempimento di obblighi connessi alla sospensione della pena, prevale la disciplina del riconoscimento/esecuzione specifica
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