Sentenza n. 2057/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, revoca questorile delle licenze di porto di fucile e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., la conseguente revoca, da parte del Questore, delle licenze di porto di fucile per uso caccia e per uso sportivo, nonché la nota dei Carabinieri posta a fondamento dei provvedimenti. La vicenda traeva origine da una lite del 10 gennaio 2026, dopo la quale il ricorrente e l’altro soggetto coinvolto avevano presentato reciproche querele per minacce e lesioni; le armi erano state cautelarmente ritirate. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 39 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e lesione del diritto di difesa, sostenendo che la nota dei Carabinieri era stata integralmente oscurata nelle parti descrittive dei fatti e che il riferimento alla violenta lite costituiva una motivazione stereotipata; contraddittorietà dell’azione amministrativa e illogicità, poiché un diverso provvedimento regionale lo aveva incluso nell’elenco dei cacciatori abilitati a coadiuvare il controllo dei suidi selvatici, attività implicante l’uso di armi; sopravvenuta carenza del presupposto fattuale e difetto di attualità del giudizio prognostico, in ragione della remissione reciproca delle querele; invalidità derivata della revoca questorile. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha deciso il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto tutte le censure. Ha affermato che i provvedimenti in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, anche sulla base di fatti privi di rilevanza penale e di un solo episodio, purché idonei a evidenziare pericolosità, carenza di equilibrio o insufficiente autocontrollo. Il divieto non richiede la prova di un abuso già consumato, essendo sufficiente un ragionevole rischio di uso improprio delle armi. Nel caso concreto, il riferimento alla violenta lite e alla situazione conflittuale, integrato per relationem dalla nota dei Carabinieri, è stato ritenuto sufficiente, poiché dagli atti depositati dall’Amministrazione emergevano la denuncia dell’altro soggetto, la lesione alla mano con prognosi di 21 giorni e il collegamento con la lite svoltasi presso l’abitazione del ricorrente. Secondo il TAR, i fatti essenziali erano comunque conoscibili dal ricorrente, che aveva presentato una querela e partecipato alla successiva remissione reciproca; gli omissis sulla copia a lui rilasciata non hanno quindi determinato una carenza motivazionale invalidante. La remissione delle querele incide sulla procedibilità penale, ma non elimina il fatto storico né impedisce all’Amministrazione di valutarlo autonomamente ai fini dell’affidabilità nel possesso di armi. È stata esclusa anche la contraddittorietà con l’inclusione del ricorrente nell’elenco regionale dei coadiutori al controllo dei suidi: il provvedimento proveniva da un’amministrazione diversa, perseguiva una funzione diversa e non incideva sul potere esclusivo di Prefettura e Questura di valutare l’affidabilità ai fini della detenzione e del porto d’armi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni
Attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità cautelare e prognostica nel vietare la detenzione di armi quando una situazione conflittuale evidenzi un ragionevole rischio di uso improprio, senza necessità di un abuso già accertato.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del divieto è sufficiente quando indica la situazione conflittuale e richiama per relationem gli elementi istruttori idonei a evidenziare l’inaffidabilità, anche senza una descrizione analitica di ogni circostanza.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 38 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
È richiamato in relazione alla regolare denuncia delle armi detenute dal ricorrente.
art. 19-ter l. 11 febbraio 1992, n. 157
È richiamato per descrivere l’attività dei coadiutori nei piani di controllo della fauna selvatica, senza attribuire a tale disciplina effetti sul distinto potere prefettizio e questorile in materia di armi.
d.m. 13 giugno 2023
È richiamato quale disciplina attuativa dell’attività dei coadiutori al controllo numerico dei suidi, attività che può comportare l’uso di armi.
artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla revoca delle licenze di porto di fucile; la sentenza, tuttavia, esclude l’illegittimità derivata del provvedimento questorile.
art. 24 Cost.
Il TAR esclude la lesione del diritto di difesa, ritenendo che gli elementi essenziali della vicenda fossero conoscibili dal ricorrente attraverso le querele reciproche e gli atti nella sua disponibilità.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento è stato ritenuto inconferente rispetto alla dedotta contraddittorietà tra il divieto di armi e l’inclusione in un elenco regionale di coadiutori faunistici.
art. 699 c.p.
È richiamato per sottolineare il carattere eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto di portare e detenere armi.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. quale conferma del carattere eccezionale della disponibilità privata di armi.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto e di un ragionevole rischio di uso improprio, anche in assenza di un abuso già accertato o di un fatto penalmente definitivo.
- Una singola situazione di conflittualità intensa, se accompagnata da elementi obiettivi idonei a evidenziare aggressività, carenza di equilibrio o insufficiente autocontrollo, può giustificare il divieto di detenzione delle armi e la revoca del porto d’armi.
- La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non cancella il fatto storico né impedisce all’Autorità di pubblica sicurezza di valutarlo autonomamente ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità del detentore di armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta limitato alla verifica dell’errore evidente, del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’Amministrazione.
- La motivazione di un divieto di detenzione di armi può essere integrata mediante richiamo per relationem all’atto istruttorio, purché il provvedimento esponga almeno gli elementi essenziali della situazione conflittuale e consenta di comprendere la ragione del giudizio di inaffidabilità.
- L’inclusione di un soggetto in un elenco amministrativo relativo ad attività che possono comportare l’uso di armi non determina, di per sé, contraddittorietà con un successivo o coevo divieto prefettizio o con la revoca questorile dei titoli, quando i provvedimenti provengano da amministrazioni diverse, perseguano finalità differenti e la valutazione dell’affidabilità ai fini del porto e della detenzione resti attribuita alle competenti Autorità di pubblica sicurezza.
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