Sentenza del 01/10/2015 n. 19602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento induttivo relativo all'anno 1997. La società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi né prodotto la documentazione contabile; l'Ufficio aveva quindi determinato induttivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, un reddito imponibile di lire 1.263.415.000, applicando al volume d'affari IVA una percentuale di redditività del 16,17%, ricavata da imprese analoghe. L'Agenzia sosteneva che, in presenza di gravi irregolarità, fosse legittimo prescindere da bilancio e contabilità e utilizzare presunzioni cosiddette supersemplici, contestando inoltre la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha riconosciuto che, pur essendo legittimo il ricorso all'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione, il giudice tributario può verificare se le conclusioni dell'Ufficio siano compatibili con la normalità e la ragionevolezza. Nel caso concreto, il reddito induttivamente determinato risultava irragionevole perché contrastava con la perdita di esercizio di lire 1.479.049.997 e con il successivo fallimento della società, dichiarato a breve distanza, il 27 gennaio 1999. La perdita di bilancio, pur non costituendo da sola prova del reddito effettivo, era resa verosimile dal fallimento e poteva essere utilizzata per escludere la plausibilità dell'accertamento. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Accertamento induttivo del reddito in presenza di gravi irregolarità, tra cui l'omessa presentazione della dichiarazione e l'inattendibilità o indisponibilità della contabilità.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, l'esercizio del potere resta soggetto al controllo del giudice, che deve verificare la ragionevolezza e la compatibilità dell'inferenza fiscale con i fatti concreti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 62, comma 1
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali.
La Corte di Cassazione può esaminare le violazioni di legge e i vizi motivazionali dedotti contro la sentenza tributaria, ma non sostituisce la propria valutazione di merito a quella del giudice tributario quando questa sia logicamente motivata.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Prevede, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo all'omessa, insufficiente o illogica motivazione sui fatti controversi e decisivi.
I motivi non possono condurre all'accoglimento del ricorso quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i principi giuridici e abbia fornito una motivazione, anche sintetica, ma sufficiente a spiegare perché la ricostruzione dell'Ufficio sia irragionevole.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione o la mancata esibizione della contabilità legittima l'Amministrazione a procedere con accertamento induttivo, ma non rende automaticamente corretto l'importo ricostruito.
- Anche nelle cosiddette presunzioni supersemplici, il giudice tributario deve verificare che gli indizi utilizzati dall'Ufficio conducano a risultati coerenti con la normalità economica e con la situazione concreta dell'impresa.
- Un'elevata redditività standardizzata, ricavata da imprese comparabili, può essere disattesa quando emergano elementi specifici e ravvicinati nel tempo, come perdite rilevanti, crisi aziendale o fallimento.
- Il bilancio non attendibile o non prodotto non costituisce necessariamente prova del reddito effettivo, ma i suoi dati possono comunque essere valutati come elementi indiziari, soprattutto se confermati da eventi successivi come il fallimento.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe documentare le condizioni economiche effettive dell'impresa e il collegamento tra perdite, crisi e accertamento; l'Amministrazione dovrebbe invece motivare perché gli elementi concreti non incidano sulla percentuale di redditività applicata.
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