Cassazione Penale, Sentenza n. 629/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena per il reato di tentata estorsione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge in ordine alla sussistenza del danno e del profitto e della minaccia, contestando la valutazione della Corte circa la minaccia di licenziamento e sostenendo che la sua volontà era solo di regolarizzare il rapporto (poi avvenuta); 2) mancata motivazione sulla univocità degli atti; 3) errore di qualificazione giuridica (avrebbe dovuto essere applicata la fattispecie di violenza privata e non di estorsione); 4) errori nel trattamento sanzionatorio: diniego delle attenuanti generiche e riconoscimento della recidiva specifica senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e privi di specificità; ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente accertato la minaccia consistente nella prospettazione del licenziamento alla lavoratrice (assunta in nero) e che tale prospettazione è idonea a integrare la minaccia rilevante ai fini della tentata estorsione. Ha inoltre affermato che la regolarizzazione successiva del rapporto non incide sul perfezionamento del reato tentato. Il motivo relativo alla qualificazione come violenza privata è stato ritenuto infondato: il discrimen è la preordinazione a procurare un ingiusto profitto, che nel caso era presente. Sulla parte sanzionatoria la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per via dei precedenti e ha confermato l'applicazione della recidiva; ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione) e art. 56 cod. pen. (tentativo)
La prospettazione del licenziamento da parte del datore di lavoro può integrare la minaccia idonea a costringere il lavoratore ad accettare richieste ingiuste; se la condotta è preordinata a procurare all'agente un ingiusto profitto, integra la fattispecie di tentata estorsione.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Il reato di violenza privata si distingue dall'estorsione perché non richiede la preordinazione a procurare un ingiusto profitto; pertanto quando la minaccia è finalizzata a un vantaggio economico ingiusto l'ipotesi corretta è l'estorsione.
art. 99, commi 1 e 2 cod. pen. (recidiva)
La recidiva aggravata comporta un aumento di pena; la giurisprudenza richiamata indica che, ove applicabile l'aggravante nella forma 'fino alla metà', l'aumento non può essere determinato in misura inferiore a un terzo, e il giudice deve motivare la misura prescelta.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche, modifiche per legge n.125/2008)
Dopo la modifica normativa, la mera incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi che le giustifichino.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena e attenuanti)
Richiamato a fronte delle censure sulle attenuanti e sulla loro comparazione con la recidiva; la Corte ha ritenuto mancasse motivazione utile a escludere la recidiva e a riconoscere le attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La prospettazione del licenziamento da parte del datore di lavoro può costituire minaccia idonea a integrare il reato di estorsione se è finalizzata a ottenere un vantaggio ingiusto: la successiva regolarizzazione del rapporto non estingue il reato già tentato.
- Per distinguere tra estorsione e violenza privata occorre accertare la finalità della condotta: se mira a conseguire un ingiusto profitto si configura estorsione; in assenza di tale scopo si può configurare violenza privata.
- Le censure generiche e prive di specificità sulla motivazione delle decisioni di merito sono spesso inammissibili in Cassazione: è necessario articolare in modo puntuale i vizi di motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è giustificabile quando mancano elementi positivi a favore dell'imputato, soprattutto se emergono precedenti penali; la modifica dell'art. 62-bis ha reso più rigorosa la valutazione delle attenuanti.
- La recidiva e il relativo aumento di pena devono essere contestati già in sede di impugnazione: la mancata impugnazione della recidiva in appello limita le possibilità di censura in Cassazione.
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