Cassazione Penale, Ordinanza n. 15431/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio, nei limiti delle censure esaminate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili in sede di merito, in concorso tra loro, del reato di detenzione e introduzione di sostanza stupefacente, con aggravante riferita alla condotta svolta in ambito carcerario. Una ricorrente ha censurato il diniego del beneficio delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. L'altro ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e che la valutazione dei relativi parametri sarebbe stata illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto che, per la prima posizione, il diniego delle attenuanti generiche e la pena fossero sorretti da motivazione adeguata; per la seconda, ha osservato che le censure tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, essendo la sentenza d'appello motivata in modo completo e coerente anche quanto all'esclusione della lieve entità, alla luce dell'esistenza di un organizzato sistema di introduzione dello stupefacente in carcere.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, nel capo d'imputazione originario
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
richiamato come base della contestazione relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990
richiamato come aggravante connessa alla condotta in ambito carcerario
art. 62-bis c.p.
invocato dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 132 c.p.
richiamato in relazione alla determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato in relazione ai criteri di commisurazione della pena
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
oggetto di censura difensiva per sostenere la configurabilità della lieve entità; la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione in presenza di un organizzato sistema di introduzione della droga in carcere
Cassa delle ammende
richiamata ai fini della sanzione economica conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o della ricostruzione storica già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, coerente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia apparente, arbitraria o manifestamente illogica; è invece sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già valutati nel giudizio di comparazione.
- La determinazione della pena rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione, salvo che la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- L'esclusione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti può essere sorretta dalla valorizzazione dell'esistenza di una struttura organizzata della condotta, incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
- Quando la sentenza di merito offre una disamina completa delle risultanze processuali e delle deduzioni difensive, la rivalutazione delle medesime questioni in cassazione è preclusa se le censure non evidenziano specifiche illogicità decisive.
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