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Sentenza

Sentenza n. 3764/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati; - provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente; - sebbene ignota, poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente, - di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.

Giustizia amministrativa202504149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa nel processo secondo cui il ricorrente non aveva più interesse alla definizione del giudizio. Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità relativi alla circolare e all'assegnazione scolastica. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato, nonché assegnazione del candidato a un istituto scolastico diverso da quello indicato nella domanda

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale del 25 novembre 2024, nella parte in cui disciplinava l'assegnazione dei candidati agli istituti scolastici, deducendo la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 62/2017 e sostenendo che dovesse essergli riconosciuto il diritto di essere assegnato all'istituto indicato nella domanda, salvo criteri conformi alla uniforme distribuzione sul territorio. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento di assegnazione a un istituto tecnico, la nota dell'Ufficio scolastico regionale e gli atti presupposti, consequenziali e collegati.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai criteri di assegnazione dei candidati agli istituti scolastici; la sentenza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e degli istituti scolastici.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e compensare le spese in ragione della natura della controversia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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