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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento di un credito IVA di 516.000 euro, dichiarato nel 2004 e asseritamente maturato nel 2002, anno nel quale la società aveva aderito al condono tombale previsto dalla legge n. 289 del 2002. L'Ufficio aveva azzerato il credito e irrogato le sanzioni perché la società non aveva esibito la documentazione contabile relativa al 2002. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente la documentazione relativa al 2004 e gli atti pubblici riguardanti vendite immobiliari. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, la motivazione per relationem, la pronuncia su una questione estranea al giudizio e l'insufficiente dimostrazione dell'effettiva maturazione del credito nell'anno 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo dell'Agenzia, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha ritenuto incongruo e logicamente insufficiente fondare la prova del credito maturato nel 2002 sulla documentazione relativa al 2004. Il credito IVA deve essere verificato con riferimento all'anno in cui è sorto, mediante la documentazione contabile delle operazioni attive e passive di quello stesso periodo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61

    La sentenza d'appello non è nulla per motivazione per relationem quando il giudice non si limita a recepire acriticamente la decisione di primo grado, ma esamina i motivi d'impugnazione e offre una propria autonoma motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle questioni devolute. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rilevante il problema posto dalla CTR, che aveva fondato la decisione su documentazione relativa a un anno diverso da quello di maturazione del credito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54

    La verifica e il rimborso del credito IVA richiedono l'accertamento della sua effettiva maturazione sulla base delle operazioni e della documentazione contabile dell'anno di riferimento.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    L'adesione al condono tombale non è stata ritenuta decisiva per la soluzione concreta della controversia; la Corte non ha accolto la censura dell'Agenzia relativa ai poteri accertativi dell'Ufficio, poiché la decisione è stata risolta sul piano della prova dell'effettiva esistenza del credito.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 340 del 2005

    Il richiamo è stato ritenuto non determinante ai fini della decisione di legittimità, poiché la cassazione della sentenza si è fondata sull'insufficienza della prova documentale del credito relativo all'anno 2002.

Massime di principio

  • Il credito IVA riportato o chiesto a rimborso deve essere dimostrato con riferimento all'anno in cui è maturato, non soltanto all'anno in cui viene riportato in dichiarazione o ne viene chiesto il rimborso.
  • La documentazione relativa a un anno successivo può dimostrare la continuità o l'utilizzo del credito, ma non sostituisce la documentazione originaria necessaria a provare come il credito si sia formato.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve conservare ed esibire registri, fatture, dichiarazioni e altri documenti contabili relativi all'esatto periodo d'imposta di insorgenza del credito.
  • Atti pubblici, dati del cassetto fiscale o documenti relativi a operazioni imponibili possono costituire elementi di prova, ma acquistano pieno rilievo solo dopo la verifica della correttezza della dichiarazione e del calcolo del credito originario.
  • La mancata contestazione immediata di documenti prodotti in giudizio non rende automaticamente provata la pretesa: il giudice deve verificare la loro pertinenza rispetto al fatto controverso.
  • L'adesione a un condono fiscale non elimina necessariamente la necessità di dimostrare l'esistenza e l'ammontare di un credito IVA chiesto a rimborso, soprattutto quando la controversia riguarda la prova della sua effettiva maturazione.

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